Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25470 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25470 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di MARSALA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME, con la sentenza del Tribunale di Marsala, resa in data 19 giugno 2019, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 3 luglio 2020, divenuta definitiva in data 11 marzo 2022, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
L’istanza di revoca del Pubblico ministero è stata accolta posto che la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11 giugno del 2020 divenuta definitiva il 28 febbraio 2022, ha condannato NOME alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, senza la sospensione condizionale.
Sicché la condanna a pena non sospesa è stata reputata preclusiva, stante il disposto di cui all’art 164, comma 2, n. 1 cod. pen., di successive concessioni del beneficio, in quanto la sospensione condizionale non può essere riconosciuta a colui che ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione degli artt. 666, 667, 178 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
La richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell’art 168, comma 3, cod. pen. in relazione all’art 164 ultimo comma cod. pen.
Le ragioni della richiesta, quindi, erano la concessione del beneficio della pena sospesa per una seconda volta, pur essendo stati superati i limiti di legge ovvero per essere stato accordato il beneficio per la terza voltai.
Secondo il Tribunale di Marsala, non si poteva accogliere l’istanza avanzata dal Pubblico ministero, per mancanza dei presupposti di fatto, ma si è proceduto, di ufficio, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale per causa diversa rispetto a quella posta a fondamento dell’istanza della parte pubblica.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale è stata disposta, dunque. in forza dell’art 164, comma 2, n. 1 cod. pen. in assenza di richiesta del Pubblico ministero. Il procedimento di esecuzione, invece, esige impulso di parte tranne che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto in caso contrario questo è viziato da nullità insanabile.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1.11 ricorso è infondato.
Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto” (Sez. n. 35781 del 6/07/2021, Inguanta, non mass.; Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Rv. 247241; Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798).
Ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legís al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello – svolgendo un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius -ha il potere, anche se l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere attribuito al giudice dell’esecuzione. Al contrario, nell’ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell’esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve precisare, comunque, che, nel caso al vaglio’ la pronuncia adottata dal Giudice dell’esecuzione non è avvenuta d’ufficio, per essere stata, comunque, richiesta la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Pubblico ministero, seppure per una causa petendi diversa da quella posta a base della richiesta di revoca della parte pubblica.
2.2. In ogni caso, va rilevato che la causa di revoca che è stata rilevata in sede esecutiva è obbligatoria, posto che si riscontra, da parte del Giudice dell’esecuzione, l’ipotesi di cui all’art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen., con pronuncia dichiarativa che opera ope legís, sicché la soluzione adottata dal provvedimento impugnato è in linea con il tracciato indirizzo interpretativo sopra riportato.
Né il ricorrente pone, in alcuna parte del ricorso, la questione dell’applicabilità in sede esecutiva di una causa di revoca della sospensione non rilevata in sede di cognizione, limitandosi, il ricorrente a rimarcare che la pronunciata revoca del beneficio sarebbe avvenuta in carenza di richiesta della parte pubblica.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente