Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17931 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17931 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
al riscontro del fatto contro le stesse non Ł ammessa impugnazione diversa dalla revisione, ovvero del fatto che Ł inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile, mentre, quando Ł stato proposto il ricorso per cassazione, la sentenza diviene irrevocabile dai giorno in cui Ł pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
L’affermazione di questo principio appare in accordo con l’indirizzo propugnato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la quale, nei procedimenti inerenti alla diversa tematica della relazione tra cause di inammissibilità dell’impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., ha chiarito che per l’individuazione di tale snodo – indipendentemente dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e quelle di inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione – l’art. 648 cod. proc. pen. fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in senso formale (Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368 – 01, anche con richiamo di Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01).
Nella medesima prospettiva si inscrive anche l’inquadramento privilegiato nella specifica ipotesi dell’annullamento parziale con rinvio, in relazione a cui si Ł pervenuti alla conclusione che postulando la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso deve ritenersi irrilevante che la seconda sentenza fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio, rideterminando il solo trattamento sanzionatorio e che l’accertamento della responsabilità fosse stato effettuato con sentenza di data antecedente a quella revocanda: dalla lettura coordinata degli artt. 624, 648 e 650 cod. proc. pen., si evince che la formazione del titolo esecutivo consegue all’irrevocabilità delle parti della sentenza relative all’accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’accusato, nonchØ alla determinazione della pena, principio ritenuto significativo anche ai presenti fini.
Le argomentazioni svolte in questo specifico alveo evidenziano che l’attributo della definitività va posto in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, con la conseguente, materiale e giuridica, possibilità dell’esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto e sono sorrette dal rilievo che anche nella giurisprudenza costituzionale si Ł annesso valore al rilievo che non può considerarsi l’evenienza di una condanna allorchØ sia stata accertata soltanto la responsabilità dell’imputato, ma non sia ancora stata applicata la pena relativa (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura, Rv. 285246 – 01, con diffuso riferimento ai principi affermati in tema
di giudicato progressivo, come sistematizzati da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280261 – 01).
4.2. Riflessioni ulteriori e suscettibili di un approdo piø articolato potrebbero svolgersi per la peculiare ipotesi in cui il giudicato formale sia conseguito a seguito di impugnazione proposta e poi risultata tardiva.
Si tratta, infatti, del caso in relazione al quale si Ł pervenuti all’affermazione del principio di diritto secondo cui, in tema di giudicato formale, dalla coordinata esegesi delle norme dettate dagli artt. 648, comma 2, e 591, comma 2, cod. proc. pen. Ł dato evincere che la presentazione dell’impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell’inammissibilità dell”impugnazione (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 265107 – 01).
Preclude, tuttavia, ogni possibilità di utile approfondimento di tale tema in questa sede il rilievo che l’inammissibilità dell’impugnazione relativa alla sentenza emessa nei confronti di Bacuku dalla Corte di appello di Genova in data 7.12.2023 (l’individuazione del cui passaggio in giudicato la difesa ha prospettato doversi arretrare al 26.03.2024 o comunque al 26.04.2024) Ł stata pronunciata – de plano da Sez. 7, n. 36653 del 13.09.2024 – per una ragione del tutto diversa dalla tardività della proposizione del mezzo.
Essa Ł stata, infatti, pronunciata per la ragione che il ricorso – presentato avverso la suddetta sentenza, resa in ratifica di concordato in appello, ai sensi art. 599-bis cod. proc. pen. – era stato proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve, pertanto, concludersi che il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto e dovuto esperire il completo accertamento delle condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale di cui si tratta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., senza arrestare erroneamente l’analisi nei termini già rilevati.
L’ordinanza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata con rinvio alla Corte di appello di Genova, affinchØ proceda a nuovo giudizio riesaminando in modo compiuto la richiesta di revoca nel rispetto dei principi di diritto testØ enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
Così deciso il 11/02/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME