Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10113 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10113 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2023 il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a NOME COGNOME in relazione alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione irrogata con la sentenza n. 12928/14 del Tribunale di Napoli, divenuta definitiva in data 25/02/2015, per avere egli riportato, nei cinque anni decorrenti da tale sentenza, una condanna alla pena detentiva di un anno di reclusione per altro delitto, commesso nel 2009, irrogata con sentenza divenuta definitiva in data 16/02/2016.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi
2.1. Con un primo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale ha dato atto, nella parte iniziale della motivazione, che la sentenza divenuta definitiva il 16/02/2016, che ha determinato la revoca della sospensione condizionale concessa in precedenza, è stata emessa in relazione ad un reato commesso nel 2009, e si contraddice, pertanto, quando afferma che tale reato è stato commesso nei cinque anni decorrenti dalla prima sentenza, perché questa è divenuta definitiva il 25/02/2015. Detto reato, quindi, è stato commesso in epoca precedente ad essa.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso denuncia l’erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
La revoca della sospensione condizionale deve essere disposta con incidente di esecuzione, che deve essere svolto nelle forme di cui all’art. 127 cod.proc.pen.. Il presente procedimento è stato svolto all’udienza del 29/03/2023, ma non risulta che di tale udienza sia stato dato avviso a ll’esecutato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, previa verifica della fondatezza dell’eccezione, e il rigetto del ricorso nel restante motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato per primo, stante la sua pregiudizialità, è infondato e deve essere respinto.
L’esame degli atti relativi al giudizio di esecuzione, consultabili da questa Corte stante la natura processuale della questione proposta (cfr. Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), consenl:e di rilevare che l’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione proposto dal ricorrente fu più volte rinviata, in udienza e fuori udienza, per motivi diversi, tra cui anche l’omessa o irregolare citazione dell’esecutato. All’udienza del 16 marzo 2022, alla presenza del difensore, il giudice dispose la nuova notifica all’esecutato dell’atto di fissazione dell’udienza, per la successiva udienza del 19/10/2022. Tale notifica venne eseguita a mani proprie del COGNOME, in data 03/05/2022, e all’udienza fissata, il 19 ottobre 2022, l’esecutato venne dichiarato assente, in quanto correttamente avvisato. A quell’udienza il procedimento venne rinviato all’udienza del 29 marzo 2023, in cui l’istanza venne decisa, e l’esecutato non venne avvisato del rinvio perché, essendo stato dichiarato assente, in quanto certamente a conoscenza della pendenza del procedimento e della data fissata per la sua trattazione, non gli era dovuto alcun ulteriore avviso (cfr. Sez. 3, n. 24240 del 24/03/2010, Rv. 247689; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, Rv. 204988).
Non si è, quindi, verificata alcuna nullità, e la decisione è stata legittimamente assunta all’udienza fissata, della quale l’istante era formalmente a conoscenza, e alla quale ha presenziato, in quanto rappresentato dal proprio difensore.
Anche il primo motivo deve essere rigettato, in quanto la revoca della sospensione condizionale è stata correttamente pronunciata, in presenza di una causa che la prevede obbligatoriamente, anche se diversa da quella indicata nel provvedimento impugnato.
Il giudice dell’esecuzione ha revocato la sospensione condizionale per avere il ricorrente «commesso il secondo reato nell’arco temporale di cinque anni decorrenti dalla prima sentenza», applicando quindi la norma di cui all’art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen.
Questa Corte ha ripetutamente stabilito che «Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall’art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio» (Sez. 1, n. 24999 del 31/5/2022, Rv. 283404). La nuova commissione di un reato, che impone la revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza, deve pertanto verificarsi dopo il passaggio in giudicato di questa.
Nell’ordinanza, invece, il giudice ha precisato che il beneficio è stato concesso con una sentenza divenuta definitiva in data 25/02/2015, e il delitto che ne determina la revoca è stato giudicato con una sentenza divenuta irrevocabile in data 16/02/2016, ma è stato commesso nel 2009. E quindi evidente che il ricorrente non ha commesso un nuovo delitto nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena, bensì antecedentemente a tale periodo, anche se esso è stato giudicato successivamente.
La contraddittorietà della motivazione censurata dal ricorrente è, quindi, effettivamente sussistente, avendo il giudice dell’esecuzione argomentato la sua decisione in modo contrastante con le sue stesse premesse.
2.1. La decisione di revocare la sospensione condizionale concessa con la sentenza sopra indicata è, però, corretta, in quanto dalla “premessa in fatto” dell’ordinanza emerge, con evidenza, la sussistenza della causa di revoca di diritto prevista dall’art. 168, comma 1, n. 2), cod.pen.
Il delitto giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile in data 16/02/2016, infatti, è stato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, ed ha determinato l’irrogazione della pena di un anno di reclusione che, cumulata a quella precedentemente sospesa, pari ad un anno e otto mesi di reclusione, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod.pen. Devono, infatti, essere applicati i principi giurisprudenziali secondo cui «In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n.35563 del 10/11/2020, Rv. 280056), e «La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n.36378 del 07/07/2023, Rv. 285246).
2.2. La sospensione condizionale concessa con la sentenza divenuta definitiva in data 25/02/2015 è stata quindi correttamente revocata, sussistendo una causa di revoca di diritto, benché questa sia stata erroneamente indicata dal Tribunale di Napoli. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato perché, nonostante la contraddittorietà della motivazione, la decisione assunta è corretta, e costituisce una conseguenza obbligatoria del verificarsi di una delle condizioni stabilite dall’art. 168, comma 1, cod.pen.
La revoca della sospensione condizionale, in una delle ipotesi previste dall’art. 168, comma 1, cod.pen., ha, infatti, una natura meramente dichiarativa,
che riguarda un effetto che si produce ope legis e presuppone un’attività puramente ricognitiva, e non discrezionale o valutativa, che consente, pertanto, l’intervento d’ufficio della corte di legittimità (vedi Sez. U., n. 7551 de 08/04/1998, Rv. 210798; Sez..3, n. 10534 del 30/01/2008, Rv. 07/03/2008, in ordine al potere di intervento della corte di cassazione).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024
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