Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17540 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
Tribunale di Matera per l’ulteriore corso» soddisfa ampiamente il requisito di specificità, per come declinato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Infondato si rivela anche il terzo motivo di ricorso con il quale viene censurata l’ordinanza impugnata, stante il ritenuto assorbimento della richiesta in data 11 novembre 2024 con la quale il condannato ha chiesto la declaratoria di illegittimità del provvedimento di carcerazione, perchØ contenente anche l’ordine di esecuzione della sentenza di condanna alla pena condizionalmente
sospesa oggetto dell’istanza di revoca del Procuratore della Repubblica.
Si tratta, infatti, di profilo ampiamente superato per effetto della ricorrenza delle condizioni legittimanti la revoca della sospensione condizionale che risulta essere stata disposta in termini che risultano ineccepibili, quanto alla parte dispositiva del provvedimento impugnato.
A tale proposito, deve procedersi, infatti, alla correzione della motivazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, secondo quanto consentito a questa Corte ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., essendosi determinato un errore nella motivazione non comportante l’annullamento della sentenza, stante la sua non decisività.
Nell’istanza originaria del 2 dicembre 2022 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Materia ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno e sei mesi di reclusione e 6.000 euro di multa concesso a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera del 17 gennaio 2017, irrevocabile l’11 marzo 2017.
L’istanza Ł stata motivata con il passaggio in giudicato, in data 29 giugno 2018, della sentenza emessa il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Bari, confermata dalla Corte di appello l’11 aprile 2018, per delitto commesso il 3 ottobre 2017, ossia entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale Ł stato concesso il predetto beneficio.
La richiesta ha, dunque, richiamato l’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. in base al quale la sospensione condizionale della pena Ł revocata di diritto se, nei termini stabiliti, il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli».
E’ quella ora trascritta la disposizione che fonda la richiesta e giustifica l’adozione del provvedimento impugnato.
In tal senso deve essere corretto il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. che riguarda la diversa ipotesi della revoca della sospensione condizionale della pena per avere il condannato riportato «un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163».
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME