Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Boscotrecase il 04/02/1971
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 della Corte di Appello di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 31 ottobre 2023, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizione le della pena concesso ad NOME COGNOME con la sentenza pronunciata il 20 febbraio 2017 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile il 9 marzo 2017.
Nello specifico la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena sulla base del presupposto che il ricorrente è stato successivanente condannato per un ulteriore reato, commesso in data 2 ottobre 2018, e che con la seconda sentenza, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2020, è stata riconosciuta la continuazione con i fatti oggetto della prima pronuncia ed è stata quindi applicata una pena di anni due e mesi quattro ed euro 3.000,00 di m Jlta.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a nezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il g udice
dell’esecuzione non aveva il potere di revocare la statuizione in quanto il g udice della cognizione, allorché ha riconosciuto la continuazione, nulla ha dispos:o sul punto, pure avendo conoscenza (o quanto meno avrebbe dovuto avere) zl· e era già stata concessa la sospensione condizionale della pena con la precciente sentenza.
In data 28 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le osserv3zioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il riccn o sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In un unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di moti vi: zione evidenziando che il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di revccdre la statuizione in quanto il giudice della cognizione nulla ha disposto sul punto, pure avendo conoscenza (o quanto meno avrebbe dovuto avere) che era già stata concessa la sospensione condizionale della pena con la precedente sentenu.
La doglianza è infondata.
La censura formulata dal ricorrente prende le mosse da una prenessa errata.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, non ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena in virtù ex art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen. per la violazione dell’art. 164, comma quarto, ma ai sensi dell’ari:. 671, comma 1, cod. proc. pen. per la violazione dell’art. 168, comma primo, n’A -ieri 1 e 2, cod. pen. cioè, perché il condannato ha commesso un reato del quinquennio e, anche, perché la pena applicata in continuazione dal secondo giLd ce di cognizione è superiore ai limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. per cui l sospensione condizionale della pena non poteva essere riconosciuta (in ordine alla distinzione tra le ipotesi di revoca per violazione dell’art. 164, comma c uarto cod. pen. e quella di c.d. “revoca-decadenza” prevista per le condizioni priwiste dall’art. 168, comma primo, numeri 1 e 2 cod. pen. cfr. Sez. U, n. 375 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01).
Nel caso di specie, d’altro canto, il giudice della cognizione che ha enne3so la pronuncia oggetto della decisione del giudice dell’esecuzione non è quello cie ha concesso, eventualmente violando quanto disposto dall’art. 164, comma quarto, cod. pen., la sospensione condizionale ora revocata ma è, invece, il giuc ice che ha conosciuto della prima pena solo ai fini del riconoscimento della contin J.: zione
e che ha applicato la pena complessiva omettendo di assumere qualsiloglia determinazione in relazione alla sospensione condizionale in preceden; a e da altri concessa.
Il punto, quindi, non era e non è se il giudice della cognizione abbia D meno conosciuto della precedente condanna e abbia o meno errato nella conce!sione della sospensione condizionale ma è, piuttosto, il fatto che la nuova condanna si riferisce a un reatò commesso nel quinquennio e che la seconda prgi uncia comportava l’applicazione di una pena superiore ai limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Ipotesi queste che, come previsto dall’art. 168, comma primo, numeri I e 2, cod. pen. determinano la “decadenza” di diritto del beneficio per cui, perta ito, il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione ai sensi 671, comma 1 cod. proc. pen. risulta corretto, ciò senza che possa assumere alcun rilievo il fatilo che il giudice della cognizione non si sia, anche erroneamente, espresso sul purto (in senso sostanzialmente analogo cfr. Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282493 – 01 per cui «in tema di applicazione “in executivisH della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’eseci. zione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condiz onale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, es3endo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estenderA alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere re).ocato perché venuti meno i presupposti di legge»).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell€ spese processuali.
Così deciso il 20 dicembre 2024
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Il Presi
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