Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6856 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6856 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MARSALA il 13/11/1992
avverso l’ordinanza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di MARSALA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PGAldo COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto, su richiesta della Procura generale territoriale, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con le sentenze emesse dal Tribunale di Marsala in data 26 settembre 2016 (irrevocabile il 13 febbraio 2017) ed in data 24 aprile 2017 (irrevocabile il 19 settembre 2017 ).
A ragione della decisione osserva che la condannata, nel quinquennio successivo all’irrevocabilità delle due pronunce che avevano concesso il beneficio, aveva commesso un nuovo delitto per il quale era stata condannata con sentenza del 2 maggio 2019 ad una pena detentiva.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163 e 168 cod. pen., per avere l’ordinanza impugnata disatteso l’indirizzo della Corte di cassazione secondo cui, qualora l’impedimento alla concessione della sospensione condizionale fosse conoscibile dal giudice del merito, il beneficio non potrebbe essere revocato automaticamente, dovendo il giudice dell’esecuzione procedere, per le necessarie verifiche, ad acquisire il fascicolo dei giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37354 del 23/04/2015, Rv. 264381). In applicazione del ricordato principio, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto assolvere all’onere di verificare la sussistenza di eventuali cause ostative alla concessione della seconda sospensione condizionale della pena già note al giudice della cognizione.
In ogni caso, il percorso motivazionale seguito dall’ordinanza impugnata non dà conto della consultazione degli atti, in particolare dei certificati del Casellario giudiziale e di quello attestante i carichi pendenti, ritenendo sufficiente l”applicazione automatica del disposto normativo’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
Per quanto qui rileva, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente revocato nel caso in cui, entro i cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con la quale era stato concesso il beneficio, il soggetto abbia commesso un nuovo delitto per il quale gli sia stata inflitta una pena detentiva (o una contravvenzione della stessa indole).
Nel caso di specie il Tribunale, in puntuale applicazione della disposizione citata, ha disposto la revoca del beneficio valorizzando il dato incontestato e da solo decisivo che la condannata si era resa responsabile della commissione di un nuovo reato, accertato con sentenza irrevocabile, entro il termine di legge, decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia che lo aveva concesso. Infatti, il beneficio della sospensione condizionale di cui alle sentenze emesse il 26 settembre 2016 dal Tribunale di Masala, definitiva il 13 febbraio 2017 e il 24 aprile 2017 dal Tribunale di Marsala, definitiva il19 settembre 2017 Ł stato revocato ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. in considerazione della commissione di un reato il 9 gennaio 2019, accertato con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Marsala in data 2 maggio 2019.
E’ del tutto inconferente il richiamo, contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la revoca della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, può essere rilevata in fase esecutiva solo allorchØ la causa ostativa alla concessione fosse conosciuta o conoscibile dal giudice procedente (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01). Ciò in quanto, nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca del beneficio fosse rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01; in senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 279053 -01).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME