Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8409 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE presso il Tribunale di Rovigo nel procedimento a carico di:
NOME nato a Badia Polesine il 03/12/1983
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazione all’omessa revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Bologna, del 7 marzo 2014, con rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato le istanze, formulate ai sensi dell’art. 168, comma primo, cod. pen., di revoca della sospensione condizionale della pena irrogata a NOME COGNOME con la sentenza
del Tribunale di Modena del 7 marzo 2011, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2014, di condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro duemila di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commesso il 14 marzo 2009, nonché di revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, irrogata all’imputato con decreto penale del 20 ottobre 2021, divenuto definitivo il 20 giugno 2022, per aver commesso in data 18 novembre 2023, un delitto per il quale veniva irrogata una pena detentiva, in data 9 maggio 2024, dal Giudice per le indagini preliminari di Rovigo, con sentenza divenuta definitiva il 6 giugno 2024.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rovigo, denunciando con due motivi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., plurimi vizi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 168, 164 cod. pen., 666, 674, 125 cod. proc. pen.
Il provvedimento è viziato da omessa motivazione in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale in data 20 ottobre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rovigo, divenuto esecutivo in data 20 giugno 2022.
Si tratta di beneficio revocabile ai sensi dell’art 168, comma primo, cod. pen., per avere il condannato, nei termini stabiliti, commesso altro delitto per il quale è stata irrogata pena detentiva, in particolare delitto commesso in data 18 novembre 2023, per il quale è stata irrogata una pena detentiva con sentenza del 9 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2024 del Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Rovigo.
Si deduce che si discute di una revoca di diritto ai sensi dell’art 168, comma primo, cit.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio dell’ordinanza in relazione al rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concesso in data 7 marzo 2011, dal Tribunale di Modena, con sentenza irrevocabile il 22 maggio 2014, confermata dalla Corte dì appello di Bologna il 7 Marzo 2014.
Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il delitto giudicato dal Tribunale di Rovigo, è stato commesso in data 19 settembre 2016, quindi non nei termini di stabiliti dall’art. 163 cod. pen., con riferimento alla condanna del Tribunale di Modena, trattandosi di contravvenzione commessa il 14 marzo 2009.
L’ordinanza sarebbe errata, per il ricorrente, per violazione di legge perché i termini stabiliti dall’art 163 cit. decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che concede la pena sospesa e cioè, nel caso di specie, dal 22 maggio 2014. Infatti, dall’accertamento giudiziario del primo reato per il
quale il soggetto ha riportato la pena sospesa che decorrono i termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen. entro cui il soggetto condannato sa che,,se commetterà altri reati nel termine, vedrà revocarsi di diritto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nel caso di specie il reato è commesso il 19 settembre 2016, quindi, per il ricorrente, nei termini stabiliti, calcolati a partire dal 22 maggio 2014.
Si osserva, in ogni caso, che il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto pronunciare la revoca di diritto della sospensione condizionale anche per altra ragione, vista la violazione degli artt. 168 e 164, comma secondo, n. 1 cod. pen.
COGNOME ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva, per più delitti continuati, commessi in violazione dell’art. d. P.R. n. 309 del 1990, dal 2008 al 2 giugno del 2010, per í quali aveva riportato condanna alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa, con sentenza emessa il 27 settembre 2011, pronuncia confermata dalla Corte di appello di Venezia, il 3 luglio 2012, divenuta definitiva il 4 settembre 2012.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento, in relazione all’omessa revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 7 marzo 2014, con rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Il primo motivo è fondato.
In primo luogo, si rileva che, con riferimento al decreto penale di condanna a pena sospesa del 20 ottobre 2021, reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, il provvedimento impugnato nulla osserva e, anzi, in calce, risulta richiesta di chiarimenti, della Procura della Repubblica istante, circa il contenuto del rigetto e se questo comprende anche la seconda richiesta di revoca del Pubblico ministero. Anche il ricorso per cassazione si riferisce all’istanza originaria di duplice contenuto.
In secondo luogo, si osserva che l’istanza originaria aveva ad oggetto anche la richiesta di revoca della non menzione della condanna, concessa con decreto penale di condanna del 20 ottobre 2021 e neppure su tale richiesta l’ordinanza impugnata ha svolto motivazione (anche se, comunque, neppure il ricorso, specificamente, attinge tale punto della decisione).
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, ha radicalmente omesso l’esame di tale richiesta, non menzionandola nemmeno nel corpo della motivazione, concentrandosi unicamente sulla richiesta di revoca del beneficio concesso con la
sentenza del Tribunale del 7 marzo 2011, con conseguente vizio di mancanza di motivazione su tale punto.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Per il beneficio concesso con sentenza del 7 marzo 2011, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2014, si rileva che il reato successivo, indicato nell’istanza di revoca, è stato commesso il 19 settembre 2016, quindi, oltre il termine di due anni dall’irrevocabilità del decreto di condanna per contravvenzione.
Sicché, ineccepibile è la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta, per tale ragione, la richiesta di revoca, ai sensi dell’art. 16 cod. pen.
La ragione di revoca ulteriore, individuata dal ricorrente, viene, in sostanza, dedotta, per la prima volta dinanzi a questa Corte, in sede di ricorso per cassazione e, comunque, non poteva essere rilevata di ufficio dal Giudice dell’esecuzione.
1.2.1. Va premesso che è noto il costante indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283430 – 01; Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235794 – 01) il Giudice dell’esecuzione può procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena solo su istanza di parte, trattandosi di provvedimento non rientrante nel novero di quelli, tassativamente previsti, dei quali è prevista l’adozione d’ufficio (nel caso citato, si tratta fattispecie in cui la Corte di cassazione ha censurato la decisione del giudice dell’esecuzione con la quale era stato revocato il beneficio a seguito di richiesta del pubblico ministero volta alla mera verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 165 cod. pen.; conf. Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, NOME COGNOME, Rv. 283430 – 01; Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, COGNOME, Rv. 281396 – 01, secondo cui, il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, per cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, poi, il Giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto (Sez. U, n. 7551 del 1998, Rv. 210798 01 COGNOME; Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, COGNOME, Rv. 247241 – 01; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, COGNOME, Rv. 225699 – 01).
Infatti, il provvedimento previsto dal comma terzo dell’art. 168 cod. pen. secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma
quarto dell’art. 164 cod. pen. – ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero.
1.2.2. Ciò premesso, si osserva che, alla data del 7 marzo 2014, quando è stata emessa la pronuncia di secondo grado rispetto alla condanna per contravvenzione del 7 marzo 2011, era già irrevocabile la sentenza di condanna di COGNOME alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro diecimila di multa (divenuta definitiva il 4 settembre 2012), per delitto anteriormente commesso (dal 2008 al 2010), pena che, cumulata a quella irrogata con il successivo decreto penale di condanna per contravvenzione, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Tuttavia, perché ricorra un caso di revoca di diritto, ex art. 168 n. 2 cod. pen. per il quale il Giudice dell’esecuzione può provvedere di ufficio, la sentenza costituente fattore revocante deve essere successiva a quella oggetto del beneficio della pena sospesa che si intende revocare, nel senso che la sentenza che lo riguarda deve divenire definitiva nei cinque anni dall’irrevocabilità dalla prima pronuncia (in tal senso, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368 – 01, ove si è affermato che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso).
Diverso, è, invece, il caso al vaglio in cui la pronuncia che contiene la pena sospesa revocanda è divenuta definitiva il 22 maggio 2014 mentre l’altra sentenza (in tesi revocante) era già irrevocabile alla data del 4 settembre 2012, quindi anteriore alla decisione da revocare.
Semmai può ricorrere, nel caso di specie, la situazione di cui all’art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen., posto che COGNOME, prima della condanna a pena sospesa per contravvenzione, aveva già commesso il descritto delitto. Ma tale situazione (comunque da valutare ai fini cui tende l’impugnante, tenuto conto del tenore letterale dell’art. 168, ultimo comma, cod. pen.) non implicherebbe un caso di revoca di diritto (non prevista dai nn. 1 e 2 dell’art. 168 cod. pen.) risultando necessaria la verifica del fascicolo, secondo l’indirizzo di questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024,
COGNOME Rv. 287004 – 01; Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381 – 01).
Dunque, il ricorso, nel resto, deve essere rigettato. Non derivando alcuna preclusione dalla presente pronuncia, valuterà il ricorrente la proposizione di nuova richiesta rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza divenuta definitiva il 22 maggio 2014, tenuto conto che, non ricorrendo un’ipotesi di revoca di diritto, il beneficio non poteva comunque essere caducato, di ufficio, dal Giudice dell’esecuzione.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo il 20 ottobre 2021, per nuovo esame, con rigetto, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale emesso dal Gip del Tribunale di Rovigo in data 20 ottobre 2021 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Gip del Tribunale di Rovigo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente