Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45847 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45847 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari in data 27/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratric generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/02/2023, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto, su richiesta della Procura generale territoriale, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze emesse dal Tribunale di Foggia in data 24/02/2004, 4/02/2004, 13/07/2005 e 7/01/2022, per avere NOME COGNOME commesso un nuovo delitto punito con pena detentiva nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, secondo quanto stabilito dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO,
deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168 cod. pen. e 666, comma 5, cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata disatteso l’indirizzo della Corte di cassazione secondo cui, qualora l’impedimento alla concessione della sospensione condizionale fosse conoscibile dal giudice del merito, il beneficio non potrebbe essere revocato automaticamente, dovendo il giudice dell’esecuzione procedere, per le necessarie verifiche, ad acquisire il fascicolo dei giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37354 del 23/04/2015, Rv. 264381). Nel caso di specie, dal momento che la pregressa concessione della sospensione condizionale risultava certamente dal casellario giudiziale, i Giudici della cognizione ben avrebbero potuto essere a conoscenza della situazione di ostatività, sicché le revoche sarebbero illegittime.
In data 4/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Va premesso che ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente revocato nel caso in cui, entro i cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza con . la quale era stato concesso il beneficio, il soggetto abbia commesso un nuovo delitto per il quale gli sia stata inflitta una pena detentiva (o una contravvenzion della stessa indole).
Nel caso di specie, con riferimento alla sospensione condizionale della pena inflitta con le sentenze emesse dal Tribunale di Foggia in data 24/02/2004, 4/02/2004 e 13/07/2005, la revoca del beneficio è stata correttamente motivata con la circostanza che COGNOME si fosse reso responsabile della commissione di nuovi reati entro il termine di legge, decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia che lo aveva concesso. Più precisamente, il beneficio della sospensione condizionale di cui alle sentenze emesse il 24/02/2004 dal Tribunale di Foggia, definitiva il 24/09/2004, e il 1/02/2004 dal Tribunale di Foggia, definitiva 25/11/2004, è stato revocato ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. in considerazione della commissione di un reato il 13/05/2006, accertato con sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 13/03/2008, irrevocabile il
25/09/2008. Quanto, poi, al beneficio della sospensione condizionale della pen cui alla sentenza in data 13/07/2005 del Tribunale di Foggia, definit 22/11/2011, la revoca è stata disposta a seguito della commissione in 5/05/2014 di un altro delitto, accertato con sentenza in data 6/07/201 Tribunale di Foggia, irrevocabile il 25/05/2019.
Ne consegue che, rispetto a tali casi, è del tutto inconferente il ri contenuto nel ricorso, alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la re della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concessa dal giud della cognizione, può essere rilevata in fase esecutiva quando la causa ost alla concessione fosse conosciuta o conoscibile dal giudice procedente (Sez. U 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01). Ciò in quanto, nei casi di revo obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti 168, comma primo, n. 1, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provveder prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca del benefici rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplice facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156-01 senso conforme Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, COGNOME NOME, Rv. 279053 -01); e anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri n che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevol per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (Sez. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973-01).
Dunque, la relativa doglianza deve ritenersi manifestamente infondata.
3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla qu pronuncia, individuata nella sentenza del Tribunale di Foggia in data 7/01/2 In tal caso, infatti, il motivo della revoca della sospensione condizionale del AU-47 .irrvr9 otuk GLYPH FVU-0 11£ r-“Trntorlí non paiy3VVIsarsi, come invece indicato nel provvedimento impugnato, nella commissione di un nuovo delitto nel quinquennio, dal momento che il fatto da es richiamato per giustificare la revoca, è stato commesso in data 19/08/2017 sentenza della Corte di appello di Bari in data 21/09/2020, definit 16/02/2022.
Tale circostanza rende necessario un nuovo pronunciamento da parte de AVV_NOTAIO dell’esecuzione, onde comprendere, innanzitutto, a quale ipotesi di re l’ordinanza abbia inteso riferirsi o, se del caso, eventualmente prospettar particolare, se possa ritenersi applicabile la fattispecie contemplata dell’art. 168, primo comma, cod. pen. in relazione al sopravvenire di una n condanna per un delitto commesso in precedenza a una pena che, cumulata all precedente, superi i limiti di legge; oppure in relazione alla reiterazio concessione del beneficio, in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. Ipotesi, quest’ultima, in cui sola verrebbero in rilievo i principi afferma
menzionata pronuncia delle Sezioni unite (Sez. U, n. 37345 del 23/04/201 Longo, Rv. 264381), dovendo in tale evenienza procedersi, da parte del Giudi dell’esecuzione, alla acquisizione del relativo fascicolo al fine di verific presenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio fosse conoscibil giudice della cognizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere acc limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa c sentenza del Tribunale di Foggia in data 7/01/2022, con rinvio, per nuovo giudi su tale punto, alla Corte di appello di Bari. Nel resto, il ricorso dev dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospension condizionale d’ella pena concessa con sentenza del Tribunale di Foggia in d 7.01.2022, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello dì Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in data 4/10/2023
Il Consigliere estensore
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