Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16336 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16336 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 23 giugno 2023 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso dal Tribunale di Perugia con sentenza del 28 ottobre 2014, definitiva il 13 dicembre 2014.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il condannato, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, era stato nuovamente condannato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 20 maggio 2017, definitiva il 7 giugno 2017.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 164, quarto comma, cod. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Perugia, con sentenza del 20 maggio 2017, aveva rinnovato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la nuova condanna, cumulata con quella precedente, non superava il limite di due anni di cui all’art. 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato:
1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
L’effetto estintivo riguarda solo la pena, mentre restano in vita gli altri effet penali della condanna.
In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti.
Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che NOME COGNOME, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, il 19 maggio 2017 aveva commesso un ulteriore delitto, per il quale era stato condannato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 20 maggio 2017, definitiva il 7 giugno 2017.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 244398).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/01/2024