Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3403 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TRIESTE il 22/11/1991
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria de! Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in fase esecutiva, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso a NOME COGNOME in relazione alla pena di due anni di reclusione inflittagli dal Tribunale d Trieste con la sentenza emessa il giorno 1 aprile 2019, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2019.
La revoca era ricondotta al rilievo che NOME COGNOME aveva commesso, nel settembre 2021, fatti per i quali era stato condannato con sentenza emessa il 19 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2023.
Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell’esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente ha invocato l’applicazione del principio in base al quale i giudice dell’esecuzione può revocare i beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, COGNOME, Rv. 264381-01).
1.2. Nel caso concreto ora in esame, il richiamo del suddetto pur condivisibile principio non è pertinente, perché l’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale – che era stato concesso a NOME COGNOME in relazione alla pena di due anni di reclusione inflittagli dal Tribunale di Trieste con
la sentenza emessa il giorno i aprile 2019, divenuta irrevocabile il 30 giugno 2019 – in base alla constatazione che, prima della scadenza del quinquennio da quest’ultima data, e cioè nel settembre 2021, costui ha commesso fatti per i quali è stato condannato con sentenza emessa il 19 luglio 2022, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2023.
La revoca del beneficio disposta con l’ordinanza in esame, quindi, è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., non già alla ben diversa ipotesi di cui all’art. 164 comma, ultimo comma, cod. pen., al quale è riferibile il suddetto principio, la cui applicazione nel caso in esame risulta quindi invocata dal ricorrente in modo incongruo.
In conclusione, i! ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuaii e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 ottobre 2024.