Revoca Sospensione Condizionale: La Decisione della Cassazione
La revoca sospensione condizionale della pena è uno degli istituti più delicati del nostro ordinamento penale. Si tratta di un beneficio concesso al condannato, una sorta di ‘seconda possibilità’ che viene meno al verificarsi di determinate condizioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza uno dei principi cardine in materia: quando la revoca è ‘di diritto’, non c’è spazio per alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata, condannata in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso. La Corte d’Appello di Brescia, nel confermare la condanna, aveva applicato una delle conseguenze più severe previste dalla legge: la revoca di una precedente sospensione condizionale della pena. Questo beneficio era stato concesso all’imputata in seguito a una precedente condanna, emessa con decreto penale dal Tribunale di Reggio Emilia.
L’imputata ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nell’applicare la legge, in particolare l’articolo 168 del codice penale che disciplina, appunto, la revoca del beneficio.
La Decisione e la Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione è netta: la Corte d’Appello ha agito correttamente. Secondo i giudici di legittimità, il motivo del ricorso era infondato perché si scontrava con il testo chiaro della legge.
La condanna per il nuovo delitto (il furto aggravato) faceva scattare automaticamente l’ipotesi di revoca sospensione condizionale prevista dall’articolo 168, primo comma, numero 2, del codice penale. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della pronuncia risiede nella natura della revoca applicata. La Cassazione ha sottolineato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte a un’ipotesi di ‘revoca di diritto’. Questo termine tecnico significa che l’annullamento del beneficio della sospensione condizionale non è una scelta del giudice, ma una conseguenza automatica e obbligatoria prevista dalla legge.
L’articolo 168 del codice penale stabilisce chiaramente che la sospensione condizionale è revocata se la persona condannata commette un altro delitto. Poiché l’imputata, dopo aver ottenuto il beneficio, è stata condannata per un nuovo delitto (il furto), la Corte d’Appello non ha fatto altro che prendere atto di questa circostanza e applicare la conseguenza prevista dalla norma. Non vi era, pertanto, alcun margine di discrezionalità o di valutazione nel merito da parte del giudice di secondo grado. L’applicazione della revoca era un atto dovuto.
Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena: la commissione di un nuovo delitto durante il periodo di ‘prova’ comporta, nella maggior parte dei casi, la revoca automatica del beneficio. Ciò significa che la pena originariamente sospesa tornerà ad essere esecutiva e si sommerà a quella inflitta per il nuovo reato. La decisione della Cassazione serve come monito: la fiducia accordata dallo Stato con la sospensione condizionale è condizionata a una condotta irreprensibile, e la violazione di tale patto ha conseguenze automatiche e severe.
Quando scatta la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena?
La revoca di diritto, ovvero automatica, scatta quando una persona che ha già beneficiato della sospensione condizionale commette un nuovo delitto, come stabilito dall’art. 168, primo comma, n. 2 del codice penale.
Il giudice può scegliere di non revocare la sospensione condizionale in questi casi?
No. Come chiarito dalla Corte, quando si verifica la condizione prevista dalla legge (la commissione di un nuovo delitto), la revoca è un atto dovuto e obbligatorio, non una decisione discrezionale del giudice.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28173 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, primo e quarto comma, pen.;
ritenuto che con l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa a un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, è inammissibile in quanto il Giudice di secondo grado ha congruamente applicato il disposto di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. che prevede un’ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente