Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33429 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33429 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELL’UMBERTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/senbtale conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 23 novembre 2023 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale con riferimento alle seguenti pene:
1) mesi uno e giorni dieci di reclusione, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 21 settembre 2021, definitiva il 14 luglio 2022, in ordine al reato commesso da aprile 2013 al 2015;
mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di Patti con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 29 giugno 2009, definitiva il 25 novembre 2009;
giorni quaranta di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, precedentemente concesso dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 15 novembre 2010, definitiva in data 1 aprile 2011, in ordine al reato commesso il 18 novembre 2002.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la revoca ex art. 168, quarto comma, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale sub 1 non poteva essere dichiarata, posto che, dalla lettura del casellario giudiziale versato in att risultavano le due precedenti condanne a pena sospesa, pertanto vi era prova del fatto che le cause ostative fossero documentalmente note al giudice della cognizione.
In ogni caso, i benefici concessi dovevano essere revocati, poiché NOME, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dei provvedimenti concessivi dei benefici, aveva commesso un nuovo reato, per il quale era intervenuta sentenza di condanna irrevocabile.
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 168 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che il reato sub 2 si era estinto, posto che NOME, nei cinque anni successivi, non aveva posto in essere alcun reato.
Per tale ragione, gli ulteriori benefici concessi non avrebbero potuto essere revocati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. L’effetto estintivo rigu solo la pena, mentre restano in vita gli altri effetti penali della condanna.
In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. I provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, nel quinquennio dal passaggio in giudicato delle sentenze sub 2 e 3 (25.11.2009 e 1.4.2011), NOME ad aprile 2013 aveva commesso un ulteriore reato, in ordine al quale era stato condannato con la sentenza sub 1.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha correttamente revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. i benefici concessi in precedenza, perché I condane sommate tra loro oltrepassano i limiti stabiliti per la concedibilità del beneficio ag effetti dell’art. 163, primo comma, cod. pen., pertanto deve ritenersi corretto l’ite motivazionale dell’impugnata ordinanza.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 30/04/2024