Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36073 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG GLYPH Qs’, n /
cà-e 2ussb ~(
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Bari del 9 aprile 2014, irrevocabile il 5 luglio 20 e della Corte di appello di Bari del 4 novembre 2020, irrevocabile il 29 settembre 2021.
A ragione della decisione ha richiamato, quale causa della revoca, gli artt 163 e s. cod. proc. pen., come si evincerebbe dalla «consecuzione temporale delle condanne riportate e risultanti dall’acquisito ordine di esecuzione».
Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e lamenta violazione d legge e vizio di motivazione in punto di mancato ossequio al dettato di cui all’ar 164 cod. pen., nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente invoca, in particolare, l’errata applicazione di Sez. U, n. 37 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381, secondo cui «il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la dovero verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio».
Nel caso di specie, il Giudice di merito era certamente a conoscenza del precedente ostativo, sicché nessuna revoca del beneficio poteva essere consentita.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 25 gennaio 2024, ha chiesto l’annullamen con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, dev’essere rigettato poiché le censure sono eccentriche rispett al thema decidendum.
Emerge dagli atti e, segnatamente dall’istanza del Pubblico ministero, introduttiva dell’incidente di esecuzione, inserita nel provvedimento d esecuzione di pene concorrenti emesso in data 20 settembre 2023, che la revoca
del beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del Tribunale di Bari in data 9 aprile 2014, irrevocabile il 5 luglio 2016, trova il fondamento nell’art. 168, comma 1 n. 1), cod. pen., per effetto dell commissione di reati, commessi dal 30 novembre al 31 dicembre 2018 (e, dunque, entro il quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza de qua), giudicati con sentenza della Corte di appello di Barri dell’Il ottobre 2022.
La revoca, invece, del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di bari in data 4 novembre 2020, irrevocabile il 29 settembre 2021, trova il suo fondamento nell’art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen., per effetto della commissione, in epoca antecedente alla data dell’irrevocabilità della sentenza de qua, dei medesimi reati giudicati con la citata sentenza della Corte di appello di Bari dell’11.10.2022 la cui pena, cumulata quella precedentemente sospesa supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
In tal modo chiarite le ragioni della revoca operata dal Giudice dell’esecuzione, che si è espresso con motivazione certamente sintetica, ma adeguata ove doverosamente letta unitamente all’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, è evidente che in entrambi i casi la revoca d beneficio attiene a ipotesi di revoca “di diritto”; ciò che priva di ogni rili riferimento, contenuto nel ricorso, al principio espresso da Sez. U Longo, citata riguardante l’ipotesi in cui il beneficio sia stato concesso in presenza di ca ostative indicate al quarto comma dell’art. 164cod. pen.
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente