Revoca sospensione condizionale: la Cassazione chiarisce quando è automatica
La revoca sospensione condizionale della pena rappresenta un momento cruciale nel percorso esecutivo di una condanna penale. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: la distinzione tra la revoca per un nuovo reato e quella derivante da un’errata concessione iniziale del beneficio. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati e le conseguenze per il condannato.
I Fatti del Caso: un Beneficio Annullato
Un soggetto, precedentemente condannato con una sentenza del 2013 divenuta irrevocabile, aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Successivamente, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava tale beneficio. La causa della revoca era una nuova condanna, divenuta irrevocabile nel 2021, per un reato commesso nel quinquennio successivo alla prima sentenza.
Contro l’ordinanza di revoca, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una violazione di legge. A suo dire, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto prima verificare se il giudice che concesse originariamente il beneficio fosse a conoscenza di eventuali precedenti penali ostativi, come stabilito da una nota sentenza delle Sezioni Unite.
La decisione sulla revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura del ricorrente manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che il principio giurisprudenziale citato dal ricorrente (la sentenza “Longo” delle Sezioni Unite) si applica a una fattispecie completamente diversa da quella in esame.
Quel principio riguarda i casi in cui la sospensione condizionale viene revocata perché concessa erroneamente in origine, in violazione dell’art. 164, quarto comma, del codice penale (ad esempio, in presenza di precedenti ostativi non noti al giudice). In tali situazioni, il giudice dell’esecuzione deve accertare cosa sapesse il giudice della cognizione prima di procedere.
Le Motivazioni della Corte
Il caso in oggetto, invece, rientra pienamente nell’ipotesi prevista dall’art. 168, comma 1, n. 1, del codice penale. Questa norma stabilisce che la sospensione condizionale è revocata di diritto se il condannato, entro cinque anni, commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva.
La Corte ha sottolineato che la nuova condanna per un fatto commesso nel quinquennio è una causa automatica di revoca. Non si tratta di correggere un errore del passato, ma di prendere atto del fallimento del percorso di risocializzazione che la sospensione condizionale presuppone. La condotta del soggetto ha dimostrato che la prognosi favorevole iniziale era infondata. Pertanto, il giudice dell’esecuzione non aveva alcun obbligo di indagine sui fascicoli precedenti, ma doveva semplicemente applicare la legge, che impone la revoca del beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine in materia di esecuzione penale: la revoca sospensione condizionale per la commissione di un nuovo reato nel periodo di prova è un atto dovuto e automatico. La condotta del condannato è l’unico elemento rilevante. Le complesse verifiche richieste in altre ipotesi di revoca non trovano applicazione in questo scenario, poiché la legge non lascia margini di discrezionalità al giudice. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è obbligatoria la revoca della sospensione condizionale della pena?
La revoca è obbligatoria e di diritto quando il condannato, entro cinque anni dalla sentenza irrevocabile, commette un nuovo delitto (o una contravvenzione della stessa indole) per cui viene inflitta una pena detentiva, come previsto dall’art. 168, comma 1, n. 1 del codice penale.
Perché il principio della sentenza ‘Longo’ delle Sezioni Unite non era applicabile a questo caso?
Il principio ‘Longo’ si applica solo quando la revoca avviene perché il beneficio fu concesso originariamente per errore, in violazione dei limiti di legge (art. 164, comma 4 c.p.). Nel caso di specie, la revoca non era dovuta a un vizio iniziale, ma alla commissione di un nuovo reato da parte del condannato durante il periodo di prova.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma del provvedimento impugnato (in questo caso, l’ordinanza di revoca). Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a causa della manifesta infondatezza e dell’irritualità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN DATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudi dell’esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospens condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale della stessa città 27 settembre 2013, irrevocabile il 18 ottobre 2013 e, con un unico motivo d ricorso, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la re sarebbe stata disposta senza accertare, in ossequio al principio di di espresso in sede di legittimità dalle Sez. U. n. 373345 del 23/04/2015, Long RV. 264381), attraverso l’acquisizione al fascicolo processuale, se il giudice d cognizione fosse già o meno a conoscenza dei precedenti penali ostativi al concessione del beneficio;
rilevato che la censura, che richiama l’applicazione del principio espres da Sez. U Longo, citata, è manifestamente infondata, poiché trascura d considerare che, come correttamente osservato dal giudice dell’esecuzione, fatto comportante la revoca era da ravvisarsi nella sentenza del Tribunale Palermo in data 20 giugno 2017, irrevocabile il 10 maggio 2021, di condanna per un fatto commesso nel quinquennio dalla concessione del beneficio e che, pertanto, la revoca era giustificata dal disposto di cui all’art. 168, comma 1, cod. pen. e che il richiamo all’ultimo comma dell’art. 168 cod. pen. indicato n richiesta del Pubblico ministero doveva ritenersi un mero lapsus calami;
ritenuto, pertanto, che erroneamente il ricorrente invoca l’applicazione caso che ci occupa del principio espresso dalle Sezioni Unite Longo, secondo cu «il giudice dell’esecuzione deve revocare il beneficio della sospensio condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosse documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudi dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicol giudizio», poiché tale principio è pacificamente applicabile al caso in cu richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensio condizionale sia svolta ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., ipotesi qui non ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna« ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente