Revoca Sospensione Condizionale: Quando Opera di Diritto?
La revoca sospensione condizionale della pena è un meccanismo cruciale nel diritto penale, che segna il venir meno di un importante beneficio concesso al condannato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i contorni dell’automatismo di tale revoca, specialmente quando interviene una nuova condanna per un reato commesso in precedenza. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Revoca del Beneficio
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Bologna, in qualità di Giudice dell’esecuzione. Il Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a un soggetto con una precedente sentenza. La decisione si fondava su un presupposto oggettivo e inequivocabile: l’intervento di un’ulteriore condanna.
Questa nuova condanna, sebbene successiva, si riferiva a un delitto commesso in data anteriore rispetto alla concessione del beneficio. La pena inflitta, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava la soglia di ammissibilità prevista dalla legge per la concessione del beneficio stesso. Di fronte a questa situazione, il Giudice dell’esecuzione non ha potuto fare altro che revocare il beneficio, applicando la normativa di riferimento.
La Decisione della Cassazione e la Revoca Sospensione Condizionale
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la legittimità della decisione del giudice di merito. Vediamo i passaggi chiave del ragionamento dei giudici di legittimità.
La Natura Automatica della Revoca
Il punto centrale della decisione è che, al verificarsi della situazione oggettiva descritta, la revoca sospensione condizionale opera ‘di diritto’. Ciò significa che non vi è spazio per una valutazione discrezionale da parte del giudice. La legge, in particolare l’art. 168, comma 1, n. 2) del codice penale, impone la revoca quando la somma delle pene (quella sospesa e quella inflitta per il reato anteriore) supera i limiti legali. Il provvedimento del giudice ha, quindi, una natura meramente dichiarativa di un effetto giuridico già prodottosi.
L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha ritenuto il ricorso presentato dall’imputato ‘fortemente aspecifico’. I motivi di impugnazione erano sforniti delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari per contestare efficacemente la decisione. Quando un ricorso è vago, generico e non si confronta specificamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, non può superare il vaglio di ammissibilità. L’inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando come la revoca fosse un atto dovuto e pienamente legittimo. Le argomentazioni del ricorrente non erano in grado di scalfire la correttezza del provvedimento impugnato, che si basava su un presupposto fattuale e giuridico incontestabile. La mancanza di elementi per escludere la colpa del ricorrente nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata ha giustificato l’imposizione della sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sospensione condizionale della pena è un beneficio subordinato a condizioni precise. La scoperta di una condanna per un reato antecedente, che porta al superamento dei limiti di pena, fa scattare un meccanismo di revoca sospensione condizionale automatico e inevitabile. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, ciò significa che l’esito di un procedimento penale può avere ripercussioni dirette su benefici già concessi in passato. È quindi essenziale avere un quadro completo della propria situazione giudiziaria, poiché una ‘sorpresa’ può comportare la perdita della sospensione e la conseguente esecuzione della pena.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
La revoca avviene, tra le altre ipotesi, quando una persona già condannata con pena sospesa subisce un’ulteriore condanna per un delitto commesso prima della concessione del beneficio, e la nuova pena, cumulata a quella sospesa, eccede i limiti di ammissibilità previsti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano considerate ‘fortemente aspecifiche’, ovvero generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto necessarie per contestare validamente un provvedimento di revoca che, nel caso di specie, era un atto dovuto e automatico per legge.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e il provvedimento impugNOME;
Rilevato che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato concesso a NOME COGNOME con sentenza del medesimo Tribunale del 04/11/2019 (sentenza passata in giudicato il 22/11/2019) e visto che tale decisione è stata adottata a norma dell’art. 16 comma 1, n. 2) cod. pen., in quanto fondata sul presupposto dell’intervento di ulteriore condanna, relativa a delitto anteriormente commesso, a pena che cumulata a quella precedentemente sospesa – eccede la soglia di ammissibilità del beneficio;
Rilevato che tale revoca debba reputarsi pienamente legittima, operando essa di diritto, al ricorrere della sopra descritta situazione oggettiva;
Ritenuto che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso prospettino deduzioni fortemente aspecifiche, oltre che sfornite delle ragioni di diritto e d dati di fatto in grado di suffragarla e che, pertanto, l’impugnazione non possa che essere considerata inammissibile;
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.