Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Potenza il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 04/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv, NOME COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore generale in sede e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME con le seguenti sentenze (riportate, rispettivamente, ai nn.2, 3 e 4 del certificato del casellario giudiziale): 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera del 15 novembre 2011 (irrevocabile il 25 febbraio 2012) per i reati di cui agli artt. 56, 110 e 455 cod. pen. commessi il 5 maggio 2011 ed il 26 aprile 2011; 3) sentenza del Tribunale di Potenza del 24 giugno 2010 (irrevocabile il 3 novembre 2010) per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n.5 cod. pen. commessi il 19 maggio 2010; 4) sentenza del Tribunale di Matera dell’8 settembre 2010 (irrevocabile il 24 ottobre 2010) per il reato di cui all’art. 457 cod. pen. commesso il 5 settembre 2010.
In particolare, la revoca della sospensione condizionale concessa con le sentenze sopra indicate era stata richiesta dall’organo dell’esecuzione ai sensi dell’art. 168, comma 1, cod. pen. – con riferimento alla sentenza n.2 – a causa della commissione da parte di NOME del reato di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen. in data 24 gennaio 2017 (accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 giugno 2023, irrevocabile il 25 gennaio 2024) e quindi entro il quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza sub 2); la sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze nn. 3 e 4 è stata disposta, sempre a norma del citato art. 163, a causa della commissione del reato di cui alla sentenza n.2, avvenuta nel quinquennio successivo alle irrevocabilità delle sentenze sub 3) e 4).
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163, 164, comma 4 e 168, comma 1 n.1, cod. pen., per non avere il giudice dell’esecuzione dato atto di avere effettuato la necessaria acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di cognizione al fine di verificare se le cause della revoca fossero conosciute o conoscibili da parte del giudice della cognizione all’atto della nuova sospensione condizionale della pena concessa in violazione delle disposizioni in materia.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione da parte del giudice dell’esecuzione di una prova decisiva con riferimento alla conoscenza da parte del giudice della cognizione delle cause ostative alla sospensione condizionale della pena.
2.3. Infine con il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione omessa, illogica o contraddittoria per non avere esplicitato la Corte territoriale le ragioni per le quali ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con le tre sentenze sopra indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto deve essere respinto.
2. Quanto ai primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) va evidenziato che nel caso in esame si vette nella ipotesi della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena a causa della commissione di un reato nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio. In sostanza, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’ art. 168, comma 1 n.1, cod. pen. richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio.
2.1. Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato, e non nella data di commissione del reato, che è elemento necessario, ma non sufficiente ad integrare la causa di revoca. Le censure del ricorrente circa il mancato accertamento della conoscenza o conoscibilità da parte del giudice della cognizione delle cause ostative alla sospensione condizionale sono del tutto inconferenti, poiché nel caso in esame si verte nella ipotesi di revoca di diritto per la commissione di un reato successivamente alla concessione del beneficio.
2.2. Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo poiché il giudice dell’esecuzione, nell’accogliere la richiesta di revoca avanzata dalla Procura generale, ha fatto evidentemente proprie ‘per relationem’ le argomentazioni su cui si fondava della istanza e, in particolare, la ricorrenza della ipotesi di revoca di diritto a norma dell’art. 168, comma 1 n.1., cod. pen.
Al riguardo va ricordato che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto “per relationem”, mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano – come nel caso di specie – un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione (Sez. 5, n.24460 del 08/02/2019, Rv. 276770 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.