Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4436 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Portici il 15/09/1964
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del Tribunale di Torre Annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ri- corso.
Deposi’ia in Canc11eria
– 4 FEB. 2 025
IL FUNZIONAR
NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 28 novembre 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli del 12 settembre 2018, irrevocabile il 13 dicembre 2018, la quale aveva condannato l’imputata alla pena di mesi quattro di arresto e 18.000 euro di multa per talune violazioni al d.P.R. n. 380 del 2001, applicando il beneficio in esame, subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., all’adempimento, da parte della condannata, degli obblighi di demolizione delle opere abusive nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, termine spirato il 13 marzo 2019.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto della sopravvenuta impossibilità ad adempiere, né dell’avvenuta demolizione, avvenuta non appena la condannata ha reperito le necessarie risorse economiche e dopo avere attenuto la scia presentata per eseguire detta demolizione, e considerando anche il lungo periodo Covid.
3. Il ricorso è inammissibile.
In termini generali, va ricordato il consolidato indirizzo interpretativo d questa Suprema Corte secondo il quale il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa che impegna il giudice ad un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa (Sez. U, n. 7551 del 08/94/1998, COGNOME, Rv. 210798; Sez. 3, n. 10534 del 30/01/2008, COGNOME, Rv. 239069).
Da ciò discende, in maniera del tutto coerente, il principio, costantemente predicato da questa Sezione e qui da ribadire, secondo cui il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, COGNOME, Rv. 264024; Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 255874; Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, COGNOME, Rv. 227873).
Ciò non impedisce, come detto, al giudice di prendere in considerazione l’assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466).
Nella specie, il ricorso è del tutto generico, sotto in duplice profilo.
In primo luogo, non specifica nemmeno se le circostanze addotte per giustificare l’inadempimento nel termine siano state portate alla conoscenza del giudice dell’esecuzione, il quale, in forza dei principi dinanzi richiamati, non ha affatt l’onere di verificare l’esistenza di cause impeditive dell’adempimento, a meno che, appunto, non siano state specificatamente dedotte nell’ambito del procedimento di esecuzione, il che, come detto, non risulta.
In secondo luogo, non indica in che modo le circostanze addotte per giustificare l’inadempimento nel termine abbiamo impedito alla condannata di procedere alla demolizione, anche e soprattutto considerando – circostanza in relazione alla quale la ricorrente non prende posizione – l’amplissimo lasso temporale tra la scadenza del termine, vale a dire 13 marzo 2019, e l’accertamento dell’inadempimento, compiuto in data 11 settembre 2023.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22/01/2025.