Revoca Sospensione Condizionale: Quando è Automatica e Inevitabile?
La revoca della sospensione condizionale della pena è uno degli istituti più delicati nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla libertà personale del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: in quali circostanze questa revoca diventa un atto dovuto, automatico e non soggetto a discrezionalità da parte del giudice. Analizziamo insieme la decisione per comprendere la differenza cruciale tra una revoca per nuove condanne e quella derivante da una concessione del beneficio originariamente illegittima.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un individuo con una sentenza del 2018, divenuta irrevocabile nel 2020. La causa della revoca era una nuova condanna, riportata dal soggetto per un delitto commesso in data anteriore alla prima sentenza. La particolarità risiedeva nel fatto che la pena di questa nuova condanna, sommata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti massimi previsti dall’articolo 163 del codice penale per la concessione del beneficio.
La Questione Giuridica: I Motivi del Ricorso
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avesse errato. Secondo la difesa, si sarebbero dovuti applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota sentenza ‘Longo’ del 2015. Tale precedente subordina il potere di revoca alla circostanza che la causa ostativa alla concessione del beneficio non fosse già nota al giudice che lo aveva concesso. In altre parole, se il primo giudice sapeva (o poteva sapere) di una situazione che impediva la sospensione, e l’ha concessa comunque, il giudice dell’esecuzione non potrebbe revocarla così facilmente.
La Decisione sulla revoca sospensione condizionale
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il ricorrente ha confuso due situazioni giuridiche completamente diverse, che portano a conseguenze opposte in tema di revoca della sospensione condizionale.
Le Motivazioni: Revoca Automatica vs. Sospensione Illegittima ab initio
La Corte ha chiarito in modo netto la distinzione tra le due ipotesi:
1. Revoca Automatica (art. 168, co. 1, n. 2 c.p.): Questa è la situazione del caso in esame. Si verifica quando, dopo una condanna a pena sospesa, sopraggiunge un’altra condanna irrevocabile per un delitto commesso in precedenza. Se la somma delle due pene supera i limiti di legge, la revoca della prima sospensione è ‘di diritto’, cioè automatica. Il giudice dell’esecuzione non ha alcuna discrezionalità: deve semplicemente prendere atto del verificarsi della condizione prevista dalla legge e revocare il beneficio. È irrilevante ciò che il primo giudice sapesse o potesse sapere, perché al momento della concessione del beneficio, la seconda condanna non era ancora diventata definitiva.
2. Sospensione Illegittima ab initio (art. 164, co. 4 c.p.): Questa è l’ipotesi trattata dalla sentenza ‘Longo’. Qui, il beneficio viene concesso nonostante esistesse già, al momento della prima sentenza, una condizione ostativa (ad esempio, una precedente condanna che, da sola o cumulata, superava i limiti). Solo in questo caso il potere di revoca del giudice dell’esecuzione è subordinato al fatto che la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. La logica è evitare che il giudice dell’esecuzione corregga un errore palese del giudice precedente.
La Cassazione ha quindi ribadito che il caso di specie rientra pienamente nella prima ipotesi, rendendo la revoca un atto dovuto e l’argomentazione del ricorrente del tutto fuori luogo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio giurisprudenziale chiaro e rigoroso. La revoca della sospensione condizionale è un automatismo legale quando una nuova condanna, seppur per un fatto precedente, diventa definitiva e fa superare i limiti di pena totali. Non c’è spazio per valutazioni discrezionali né per richiamare principi validi per fattispecie diverse, come quella della sospensione concessa illegittimamente fin dall’origine. Per il condannato, ciò significa che la pendenza di altri procedimenti penali per fatti anteriori rappresenta una spada di Damocle che può determinare, in modo automatico, la perdita del beneficio e l’esecuzione della pena.
Quando è automatica la revoca della sospensione condizionale della pena?
La revoca è automatica e ‘di diritto’ ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2 del codice penale, quando dopo la concessione del beneficio sopraggiunge un’altra condanna definitiva per un delitto commesso anteriormente, e la pena di questa, cumulata con quella già sospesa, supera i limiti di legge.
Perché in questo caso non si applicano i principi della sentenza ‘Longo’ delle Sezioni Unite?
I principi della sentenza ‘Longo’ (Sez. U, n. 37345/2015) non si applicano perché riguardano una fattispecie diversa: quella in cui la sospensione condizionale è stata concessa illegalmente ab initio (cioè fin dall’inizio), in violazione dell’art. 164, comma 4 c.p. Il caso in esame, invece, riguarda una revoca dovuta a un evento successivo alla concessione del beneficio (il passaggio in giudicato di una nuova sentenza).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono cause di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, qui determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che, con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, quale giudic dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., la sospensio condizionale della pena concessa a RAGIONE_SOCIALE con sentenza resa dal medesimo Tribunale il 22/03/2018, irr. il 03/11/2020, avendo il condannato riportato, una condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.
Rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile perché manifestamente infondato: è infatti pacifico nella giurisprudenza di ques Corte, anche alla luce del chiaro tenore degli artt. 168 e 164 cod. perì., che, a fronte di sospesa, il sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, supera i limiti di legge, importa la revoca di diritto – ai sensi 168, primo comma, n. 2), cod. pen. – della sospensione condizionale già concessa, sul solo presupposto che (come nella specie) la nuova condanna sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza condizionalmente sospesa e prima della scadenza del termine di sospensione (tra le molte, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/201.7, dep. 2018, Szal, R 274333-01).
Osservato che, contrariamente da questo sostenuto dal ricorrente, alla fattispeci descritta non si applicano i principi affermati da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, 264381-01, che attengono alla diversa ipotesi di sospensione illegalmente accordata ab initio, in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen.; è solo in questo caso che il potere di rev del giudice dell’esecuzione è subordinato alla circostanza che la causa cstativa preesistente n fosse documentalmente nota al giudice della cognizione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi d esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2024