Revoca Sospensione Condizionale: La Cassazione Chiarisce i Limiti
La sospensione condizionale della pena rappresenta una fondamentale opportunità di riscatto per chi viene condannato a pene non elevate. Tuttavia, questo beneficio è subordinato a regole precise, la cui violazione può portare alla sua cancellazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un’ipotesi specifica e molto comune: la revoca sospensione condizionale a seguito di una nuova condanna per un reato commesso in precedenza. Vediamo nel dettaglio i fatti e i principi di diritto affermati dai giudici.
Il Caso in Esame: Una Seconda Condanna per un Reato Precedente
Il caso riguarda un individuo che aveva ottenuto il beneficio della sospensione condizionale con una sentenza del Tribunale di Trento, divenuta definitiva nel dicembre 2019. Successivamente, nel luglio 2023, un’altra sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Benevento, è diventata irrevocabile.
Il punto cruciale è che quest’ultima condanna si riferiva a un reato commesso nel novembre 2017, ovvero in un’epoca precedente alla concessione del beneficio. Basandosi su questa seconda condanna, il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendola ingiusta.
L’Analisi della Cassazione sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, confermando la correttezza della decisione del Tribunale. I giudici hanno ribadito principi consolidati in materia, chiarendo perché la revoca fosse in questo caso un atto dovuto.
L’Automatismo della Revoca
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 168, primo comma, n. 2 del codice penale. Questa norma stabilisce che la sospensione condizionale è revocata di diritto se il condannato, entro i termini stabiliti (cinque anni per i delitti), riporta un’altra condanna per un delitto commesso anteriormente, la cui pena, cumulata a quella sospesa, supera determinati limiti.
La Corte ha specificato che la condizione per la revoca si realizza quando la seconda sentenza di condanna diventa irrevocabile entro il periodo di prova di cinque anni, che decorre dalla data in cui la prima sentenza (quella con il beneficio) è passata in giudicato. Nel caso di specie, tutte le condizioni erano state rispettate: la prima sentenza era del 2019 e la seconda è diventata definitiva nel 2023, ampiamente entro il quinquennio.
L’Irrilevanza della Mancata Sospensione della Seconda Pena
Un aspetto fondamentale chiarito dalla Corte è che la revoca sospensione condizionale non dipende dal fatto che anche la seconda pena sia stata sospesa. La revoca è automatica anche quando la seconda condanna è a una pena detentiva da espiare, come nel caso esaminato.
Inoltre, i giudici hanno precisato che la cosiddetta “clausola di salvezza”, che permette di evitare la revoca se il cumulo delle pene è inferiore ai due anni, si applica esclusivamente all’ipotesi in cui entrambe le condanne siano state sospese. Non essendo questa la situazione del ricorrente, non vi era alcuna possibilità di mantenere il beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su principi giurisprudenziali consolidati. La decisione impugnata è stata ritenuta corretta in quanto ha applicato correttamente la legge. La revoca della sospensione condizionale, nelle circostanze descritte (nuova condanna irrevocabile entro il quinquennio per un reato commesso prima della concessione del beneficio), non è una scelta discrezionale del giudice, ma un effetto automatico previsto dal codice penale. L’argomentazione del ricorrente è stata giudicata priva di fondamento, poiché non teneva conto della chiara dizione normativa e della costante interpretazione giurisprudenziale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce la serietà del beneficio della sospensione condizionale e le rigide conseguenze della sua violazione. Chi ottiene una pena sospesa deve essere consapevole che qualsiasi altra condanna divenuta definitiva durante il periodo di prova, anche per fatti molto risalenti nel tempo, può comportare l’automatica revoca del beneficio e la conseguente necessità di scontare la pena originariamente sospesa. La decisione evidenzia come il sistema non lasci margini di discrezionalità al giudice dell’esecuzione quando le condizioni previste dalla legge per la revoca sono integrate, a tutela della certezza del diritto e della finalità stessa dell’istituto.
La revoca della sospensione condizionale è sempre automatica se interviene una nuova condanna?
Sì, è automatica e di diritto quando la nuova condanna definitiva, che interviene entro cinque anni dalla prima, riguarda un delitto commesso in data anteriore alla concessione del beneficio.
Se la seconda condanna non prevede la sospensione della pena, questo impedisce la revoca del primo beneficio?
No, è del tutto irrilevante. La Corte ha chiarito che la revoca scatta ugualmente, poiché la legge non richiede che anche la seconda pena sia sospesa per attivare il meccanismo.
Esiste un modo per evitare la revoca se la somma delle due pene è bassa?
Sì, ma solo in una situazione specifica. La norma che permette di evitare la revoca se il cumulo delle pene inflitte non supera i due anni si applica esclusivamente quando entrambe le condanne sono state oggetto di sospensione condizionale, condizione non presente nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8720 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto da COGNOME NOME a sostengo dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME con la sentenza del Tribunale di Trento, irrevocabile in data 6 dicembre 2019, sul rilievo che nel quinquennio successivo a quest’ultima data era intervenuta altra sentenza di condanna, quella del Tribunale di Benevento divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2023, per un reato commesso il 15 novembre 2017, quindi in data anteriore a quella che ha concesso il beneficio.
La decisione è corretta a nulla rilevando che la sentenza considerata presupposto della revoca aveva inflitto una pena non condizionalmente sospesa.
( Secondo consolidati principi, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 242036). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell’art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due – anni se la condanna è per contravvenzione.
Tanto posto è pacifico che la revoca deve esse disposta anche quando alla prima condanna per delitto con il beneficio della sospensione segue una seconda condanna per delitto senza sospensione condizionale, non avendo nemmeno rilievo che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la “salvezza” di cui al primo comma dell’art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l’ultimo comma di tale articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del 15/09/2023, Ionut, Rv. 285459 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.