Revoca Sospensione Condizionale: Quando è un Atto Dovuto?
La revoca sospensione condizionale della pena è un tema centrale nel diritto penale, che bilancia l’esigenza di rieducazione del condannato con la certezza del diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la revoca del beneficio non è una scelta discrezionale, ma un atto dovuto quando emerge che la sua concessione era ab origine illegittima. Analizziamo insieme la pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che, tra le altre cose, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso. L’imputato lamentava due principali aspetti:
1. L’illegittimità della revoca, sostenendo che non vi fossero i presupposti per tale decisione.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La questione cruciale era che, dopo la sentenza di primo grado, erano emerse delle certificazioni attestanti che l’imputato aveva già beneficiato in passato di due sospensioni condizionali, circostanza che costituisce una causa ostativa alla concessione di un’ulteriore sospensione.
La Natura Dichiarativa della Revoca Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, basandosi su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il provvedimento che dispone la revoca sospensione condizionale ha natura meramente dichiarativa quando il beneficio risulta concesso in presenza di cause ostative preesistenti, come quelle indicate nell’art. 164, quarto comma, del codice penale.
In altre parole, gli effetti della revoca si producono “ope legis”, cioè automaticamente per legge. Il giudice, in qualsiasi stato e grado del procedimento (in questo caso, la Corte d’Appello), non fa altro che prendere atto di una situazione giuridica già esistente, anche in assenza di una specifica impugnazione da parte del pubblico ministero. Il fatto che le certificazioni relative alle precedenti sospensioni fossero successive alla pronuncia di primo grado è irrilevante, poiché ciò che conta è la situazione sostanziale al momento della concessione del beneficio.
Limiti all’Impugnazione: l’Inammissibilità di Nuove Doglianze in Cassazione
Riguardo al secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il Codice di procedura penale (art. 606, comma 3) stabilisce chiaramente che non è possibile sollevare in sede di legittimità questioni che non siano state precedentemente dedotte nei motivi di appello.
Questa regola processuale serve a garantire l’ordine e la progressione del giudizio, evitando che la Corte di Cassazione, giudice della sola legittimità, si trasformi in un terzo grado di merito. Poiché la richiesta di applicazione della causa di non punibilità non era stata sottoposta all’esame della Corte territoriale, non poteva essere validamente proposta per la prima volta davanti alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri giuridici distinti e chiari. Da un lato, sul piano del diritto sostanziale, si afferma che la revoca sospensione condizionale non è una sanzione, ma la semplice constatazione di un’illegittimità originaria. Se un soggetto non aveva diritto al beneficio, la sua successiva revoca è un atto dovuto che ripristina la legalità. Dall’altro lato, sul piano processuale, viene riaffermato il principio devolutivo dell’appello, che limita il giudizio di Cassazione alle sole questioni già dibattute nel grado precedente, a pena di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, sottolinea la responsabilità dei giudici di merito di verificare scrupolosamente l’esistenza di tutte le condizioni di legge prima di concedere benefici come la sospensione condizionale. In secondo luogo, ricorda ai difensori l’importanza strategica di articolare tutte le doglianze e le richieste fin dal primo atto di impugnazione utile, poiché le omissioni procedurali possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni. La decisione, infine, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della manifesta infondatezza e inammissibilità del suo ricorso.
Quando può essere revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale può essere revocata in ogni momento, anche in appello, se emerge che il beneficio era stato concesso nonostante la preesistenza di cause ostative (come due precedenti sospensioni). In questo caso, la revoca ha natura dichiarativa e opera automaticamente per legge (“ope legis”).
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, non è possibile. Secondo quanto previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, una simile richiesta deve essere stata precedentemente sollevata come motivo di appello. Se proposta per la prima volta in Cassazione, la doglianza viene dichiarata inammissibile.
Cosa succede se un giudice concede la sospensione condizionale senza essere a conoscenza di precedenti condanne che la impedirebbero?
Se la documentazione che attesta le precedenti condanne (cause ostative) emerge in un momento successivo, il giudice del grado successivo (ad esempio, la Corte d’Appello) ha il potere e il dovere di revocare il beneficio. La revoca non dipende da un’impugnazione del pubblico ministero, ma consegue direttamente alla scoperta della situazione preesistente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il 22/05/1967
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la revoca del beneficio della sos condizionale operata dalla Corte di appello, risulta manifestamente infondato, in consi del consolidato orientamento della giurisprudenza, richiamato a pagina 4 della impugnata, secondo cui il provvedimento che dispone la revoca della sospensione condiz quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al qu dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad eff sostanziale che si producono “ope legis” e possono essere rilevati in ogni momento dal giudic della cognizione e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazi pubblico ministero (così, ex plurimis, Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429
che in ogni caso, le certificazioni da cui si evince l’avvenuta precedente concess sospensioni condizionali (datate 3 marzo 2023) sono successive alla pronuncia di prim di modo che la circostanza non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il be non emergendo dalle diverse certificazioni già in atti datate 19 aprile 2022 (cfr. Sez del 05/10/2022, Maggio, Rv. Sez. 3, n. 34387 del 27/04/2021, COGNOME, I2v. 282084);
Considerato che la seconda doglianza, con cui del tutto genericamente si censura il m riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta’ come motivo o comunque sottoposta alla Corte territoriale entro l’udienza di discussione, second prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. Sez del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773; in ogni caso, la motivazione di appel adeguatamente la non minimale gravità del fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023