Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18612 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18612 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 04/02/2025;
nell’ambito del procedimento a carico di.
NOME nato a Cosenza il 10/03/1994;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta con la quale il Pubblico ministero in sede aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal Tribunale di Cosenza, con sentenza pronunciata il 14 giugno 2022, in favore di NOME COGNOMEcon tale sentenza, il predetto era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 4 – 7 della legge 895/67 e 337 cod. pen.).
Successivamente a tale condanna, NOME COGNOME veniva nuovamente condannato con sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza il giorno 26 settembre 2023 (irrevocabile il 6 febbraio 2024), con la quale gli era stata applicata la pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 26.000,00 di multa per diversi reati di detenzione e spaccio di stupefacenti (tra cui uno commesso in data 9 febbraio 2023).
Il giudice dell’esecuzione ha motivato il rigetto della richiesta di revoca richiamando il noto orientamento di questa Corte, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso in presenza di una causa ostativa, può essere revocato in sede esecutiva solo nel caso in cui l’elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice della cognizione.
Avverso la citata ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc pen., insistendo per il suo annullamento.
In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 168 n.1 cod. pen. ed il vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alla mancata revoca del beneficio sopra indicato. Osserva che il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della pena sospesa richiamando un principio di diritto enunciato in relazione alla diversa ipotesi in cui il beneficio de quo è stato concesso in presenza di una causa ostativa ex art. 164,connma 4cod. pen.
Al contrario, nel caso di specie, il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato legittimamente concesso dal giudice della cognizione e se ne era chiesta la revoca, ai sensi dell’art.168 comma in. 1 cod. pen., in ragione della commissione, nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, di un altro reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Invero, il giudice dell’esecuzione ha confuso il caso della revoca richiesta per la sussistenza dei presupposti ostativi alla concessione della sospensione
condizionale della pena al momento nel quale il beneficio veniva concesso (che, effettivamente, attenendo ad una competenza surrogatoria del giudice
dell’esecuzione, presuppone la previa verifica della conoscibilità dell’ostacolo da parte del giudice della cognizione; vedi Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m.
in proc. COGNOME Rv. 264381 – 01) con la differente ipotesi, sussistente nella fattispecie, della revoca da disporsi di diritto per effetto della commissione, nel
periodo dell’esperimento, di un nuovo delitto.
2.1. Tale ultimo caso è quella che rileva nella specie, trattandosi di nuovo delitto commesso da NOME COGNOME il giorno 9 febbraio 2023, e dunque nel
quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che gli aveva concesso il beneficio di cui si tratta (2 luglio 2022).
2.2. In relazione a tale ipotesi questa Corte ha affermato che nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, 3andoubi, Rv. 279053 – 01).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio sulla richiesta del Pubblico ministero che tenga conto dei principi sopra fissati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.