Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30255 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Con ordinanza in data 10/03/2025, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza, avanzata dal Procuratore Generale presso quella Corte di appello, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino in data 24/04/2015, irrevocabile dal 15/05/2015, che lo aveva condannato a mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 60,00 di multa.
Secondo la Corte territoriale, non sussistevano le condizioni per disporre la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.; NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 05/09/2018, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 25/01/2023, irrevocabile dal 02/11/2023, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa e il cumulo delle pene non superava il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen., anche ragguagliando le pene pecuniarie ex art. 135 cod. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc. pen., inosservanza dell’art. 168, comma 1 n. 1), cod. pen. ed erronea applicazione dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen.
La decisione impugnata rigetta la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino in data 24/04/2015, irrevocabile dal 15/05/2015, richiamando l’inciso «salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164», che apre il disposto contenuto nell’art. 168 cod. pen.; ma tale clausola di salvezza riguarda l’ipotesi ben diversa di una condanna condizionalmente sospesa concessa con una sentenza precedente. In tal caso se
– Relatore –
Sent. n. sez. 1878/2025
CC – 28/05/2025
R.G.N. 12656/2025
la somma delle pene irrogate con le due sentenze non eccede il limite di cui all’art. 163 cod. pen. non opera la revoca di diritto.
Ma nel caso di specie vi Ł una condanna precedente a pena condizionalmente sospesa e la sentenza in esecuzione a pena non sospesa ha ad oggetto un reato commesso nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza a pena condizionalmente sospesa. In tal caso la revoca va disposta anche se il cumulo delle pene irrogate con le due sentenze rimanga sotto il limite dell’art. 163 cod. pen.
Pertanto, l’Ufficio ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
2. La Corte territoriale ha respinto l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino in data 24/04/2015, irrevocabile dal 15/05/2015, che lo aveva condannato a mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 60,00 di multa, perchØ con la successiva sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, consumato in data 05/09/2018, emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 25/01/2023, irrevocabile dal 02/11/2023, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, il cumulo delle pene non superava comunque il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen.
Come tuttavia rileva il Procuratore Generale territoriale impugnante la seconda condanna ha ad oggetto un reato, quello di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 05/09/2018, mentre ancora non era spirato il termine di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio alle condizioni e nei termini di legge, quindi laddove nei cinque anni successivi non fosse stato commesso altro reato.
Come afferma la giurisprudenza di legittimità, «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poichØ la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280682 – 01; ma sulla stessa linea già Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Rv. 263973; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Rv. 244398 – 01; Sez. 1, n. 12388 del 14/12/2000, dep. 2001, Rv. 218453 – 01).
L’uniformità della linea interpretativa della disposizione vale anche a dimostrare che la lettera della legge e le coordinate di sistema non ne consentono alcuna alternativa.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio nel quale, applicando i principi sopra richiamati, si valuti la fondatezza della richiesta del Procuratore Generale territoriale.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così Ł deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME