Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26004 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26004 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda ritenendo che la pena inflitta con la successiva sentenza dell’11 marzo 2024 per mesi due e giorni venti di reclusione, pure cumulata con con i mesi tre e giorni due di reclusione inflitti con la sentenza del 2 marzo 2016, non superino i limiti di cui all’art. 163 c.p. e, inoltre, che non ricorrono i presupposti del 168 cod. pen. in quanto la seconda condanna non Ł intervenuta nel termine di cinque anni dalla precedente.
Sent. n. sez. 1462/2025
CC – 23/04/2025
R.G.N. 9292/2025
In data 28 marzo 2025 sono pervenute le conclusioni con le quali l’avv. NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso Ł fondato.
Nel caso della revoca della sospensione condizionale previsto dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., d’altro canto, Ł irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo il decorso del quinquennio in quanto l’accertamento giudiziale del delitto, con efficacia di giudicato in un momento successivo al quinquennio, non Ł ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall’aver commesso un nuovo reato nel quinquennio (Sez. 1, n. 12847 del 26/02/2025, Ferrara, Rv. 287876 – 01; conformi Sez. 1, n. 9673 del 19/10/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023, Belli, n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m. Tribunale di Imperia in proc. Hayari, n.m.).
Il reato per il quale Ł stata concessa la sospensione condizionale della pena Ł stato commesso il 1° marzo 2016 e la sentenza Ł divenuta irrevocabile il 31 marzo 2016.
Alla luce delle considerazioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve conseguentemente essere disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 2 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2016.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata di rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Cagliari del 2/03/2016, irrevocabile il 31/03/2016, revoca che dispone.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME