Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22320 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/10/1982
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Napoli ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza emessa dallo stesso ufficio giudiziario in data 9 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 10 marzo 2015.
A ragione osserva che la COGNOME nel quinquennio successivo all’irrevocabilità della predetta sentenza era stata condannata – con decisione in data 8 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2023 – per reati commessi nel 2019.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con due distinti atti di impugnazione.
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2.1. Con il primo atto di impugnazione, a firma del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME è sviluppato un unico motivo per erronea applicazione della legge penale noché vizio di motivazione.
Secondo la difesa della ricorrente, la revoca del beneficio è stata illegittimamente disposta. Il suo difensore aveva, con apposita memoria del tutto ignorata, evidenziato la pendenza, davanti al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice dell’esecuzione, di un procedimento promosso per ottenere la declaratoria di illegalità della pena inflittale dalla sentenza della Corte di appello di Napoli in data 9 aprile 2013 in applicazione sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una delle norme incriminatrici oggetto di incolpazione, segnatamente l’art. 181 comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004. La Corte distrettuale non avrebbe dovuto pronunciarsi per e ma attendere l’esito dell’incidente di esecuzione che avrebbe potuto modificare, in senso più favorevole alla condannata, la misura esatta della pena detentiva condizionalmente sospesa oggetto della revoca.
2.2. Con il ricorso depositato il 9 gennaio 2025, a firma dell’avv. NOME COGNOME sono stati dedotti due motivi.
2.2.1. Con il primo è dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen.
La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha adottato alcuna decisione in ordine alla istanza di rinvio per legittimo impedimento tempestivamente .depositata presso la cancelleria. Tale omissione integra una nullità assoluta per violazione del diritto all’assistenza e rappresentanza del condannato ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.., comma 1, cod. proc. pen.
2.2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., in relazione all’art. 168 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai presupposti legittimanti la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Avrebbe dovuto, infatti, revocare solo la parte di pena applicata per i reati commessi “effettivamente” nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto il beneficio ed avrebbe dovuto applicare I”orientamento giurisprudenziale in forza del quale “per la revoca della sospensione condizionale della pena è essenziale accertare le date di irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce”.
Nel caso della COGNOME la sentenza che ha concesso il beneficio e quella considerata causa di revoca sono divenute irrevocabili a distanza di 8 anni (la prima il 10 marzo 2015, la seconda il 27 giugno 2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va chiarito che il ricorso a firma dell’avv. COGNOME proposto e pervenuto in data 10 gennaio 2025, è tempestivo.
Al procedimento di esecuzione si estende il principio, fissato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per le sentenze, in forza del quale “La mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine per l’impugnazione, ma lo svolgimento, da parte del predetto, delle attività difensive nel corso del giudizio di impugnazione sana il vizio e preclude ogni censura” (tra le altre Sez. 2, n. 28046 del 30/05/2024; COGNOME, Rv. 286722 – 01; Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270952 – 01; cfr. Sez. 6, n. 20734 del 20/04/2021, Ippedico, Rv. 281274 01, secondo cui l’avviso di deposito del provvedimento decisorio emesso in esito a procedimento in camera di consiglio sia pure ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., deve essere notificato al, difensore destinatario dell’avviso di udienza).
D’altra parte, il tenore letterale dell’art. 666, comma 6 ultima parte, cod. proc. pen. (“Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione) non è suscettibile di diversa interpretazione.
Poiché non risulta che l’avv. COGNOME destinatario dell’avviso di udienza camerale, abbia ricevuto la prevista notifica o comunicazione dell’ordinanza, non vi è dubbio che alla data del 10 gennaio 2025 era ancora in tempo per impugnarla poiché il termine per proporre ricorso non era iniziato a decorrere nei suoi confronti.
La questione processuale oggetto del primo motivo di ricorso dell’avv. COGNOME è manifestamente infondata.
A mente dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. il giudice provvede a norma del comma 1 – quindi rinviando l’udienza e dando comunicazione della nuova data – quando risulta che l’assenza del difensore “è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione, tuttavia non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il97
difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito”
Nel caso in verifica, l’odierna ricorrente già prima dell’udienza camerale era assistita da due difensori sicché l’impedimento di uno dei dure professionisti per quanto giustificato e prontamente comunicato non dava diritto al rinvio dell’udienza.
Sono manifestamente infondati anche il primo motivo del ricorso a firma dell’avv. COGNOME ed il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall’avv. COGNOME relativi ai presupposti di merito della disposta revoca.
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 168 n. 1) cod. pen. che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena “qualora nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli.
Nella specie è incontestato che la ricorrente sia stata condannata con la sentenza del 9 arile 2013 per più reati tra cui fattispecie di natura delittuosa che nel quinquennio dalla irrevocabilità di tale pronuncia, iniziato a decorrere dal 10 marzo 2025, ha commesso ulteriori reati giudicati con la pronuncia di condanna emessa in data 8 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2023.
A nulla rileva che alcuni reati oggetto della sentenza che ha concesso il beneficio potrebbero essere interessati dalla declaratoria di incostituzionalità statuizione che potrebbe incidere sulla misura della pena espianda, ma non certo sulla revoca della sospensione condizionale – né la data di irrevocabilità della sentenza legittimante la revoca,né la circostanza che solo alcuni dei reati accertati da quest’ultima sono stati commessi nel quinquennio di cui all’art. 163 cod. pen.
A quest’ultimo proposito va tenuto presente che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 – 01; Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281642 – 01; Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 – 01 ; Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende nella
misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in eu tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso, in Roma 29 aprile 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presid-, te