Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12847 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12847 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ANGRI il 29/08/1971 avverso l’ordinanza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di Nocera Inferiore udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 dicembre 2024 il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore il 10 novembre 2006, irrevocabile il 27 ottobre 2009.
L’istanza Ł stata accolta ex art. 168 cod. pen. per il sopraggiungere della ulteriore condanna della Corte d’appello di Salerno del 10 febbraio 2015, irrevocabile il 22 luglio 2016, per i reati di cui all’art. 416-bis e 644 cod. pen.
Secondo il Tribunale, la condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. si Ł protratta anche nel quinquennio successivo alla sentenza con cui Ł stata concessa la sospensione condizionale; ai fini della revoca, rileva la data di commissione del reato mentre non Ł decisiva la data della sentenza di condanna che accerta l’esistenza di tale reato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante che non ci sia alcun reato commesso nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza in cui era stata inflitta pena sospesa, e nonostante quindi che la pena, oggetto di sospensione, fosse ormai estinta ex art. 167 cod. pen.; la motivazione dell’ordinanza impugnata che rileva l’esistenza di un reato associativo la cui permanenza si sarebbe protratta dopo la irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore Ł errata perchØ, in realtà, la sentenza asseritamente revocante riguarda soltanto reati di
usura commessi nel 2001; il pubblico ministero, peraltro, aveva presentato istanza ai sensi del n. 2 del comma 1 dell’art. 168 cod. pen. mentre l’ordinanza erroneamente ha ritenuto la sussistenza della situazione di cui al n. 1 dello stesso comma.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
La revoca della sospensione condizionale della pena Ł stata disposta per la commissione di ulteriore reato per cui Ł stata inflitta pena detentiva con sentenza di condanna della Corte d’appello di Salerno del 10 febbraio 2015, irrevocabile il 22 luglio 2016.
Il ricorso deduce che i reati oggetto di questa sentenza non sono stati commessi nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza in cui era stata inflitta pena sospesa, ma l’argomento Ł infondato.
Con la sentenza revocante Ferrara Ł stato condannato, infatti, per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., con data e luogo di consumazione ‘Salerno a tutt’oggi’ (la data della sentenza di condanna di primo grado, che interrompe la permanenza, Ł il 17 maggio 2011) e per tre delitti di usura, di cui due ‘commessi in Angri rapporto tuttora perdurante’ mentre il terzo ‘in Salerno sino al 2001’.
Ne consegue che esiste un reato commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza in cui Ł stata concessa la pena sospesa, perchØ il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., contestato senza una data precisa di cessazione della continuazione, Ł permanente fino alla data della sentenza di primo grado, e quindi fino al 17 maggio 2011, che Ł data ricompresa nel quinquennio decorrente dal 27 ottobre 2009, data di irrevocabilità della sentenza di condanna che ha concesso la pena sospesa.
Il ricorso deduce che non esiste alcuna condanna per art. 416-bis cod. pen., perchØ il certificato penale che la riporta Ł stato corretto in questa parte, ma l’argomento Ł inammissibile, in quanto inconferente agli effetti di questo giudizio. Il ricorso, infatti, omette di precisare che il certificato penale Ł stato rettificato soltanto nella parte in cui indicava il ricorrente come condannato, dalla sentenza assunta in questo giudizio come revocante, per art. 416-bis cod. pen., laddove egli Ł stato condannato, in realtà, per il reato dell’art. 416 cod. pen.
L’errore contenuto nel certificato penale deriva, come si comprende dalla lettura della sentenza di primo grado, dalla circostanza che nel processo che ha portato alla condanna revocante l’azione penale era stata esercitata nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma il giudice dell’udienza preliminare aveva emesso il decreto che dispone il giudizio riqualificando il fatto contestato in quello di cui all’art. 416 cod. pen., circostanza da cui era derivata la non conformità tra il capo di imputazione contenuto nella sentenza passata in giudicato che riporta ancora il riferimento all’art. 416-bis cod. oen., e quello per cui, invece era stata effettivamente pronunciata condanna.
Ma, ai limitati effetti di questo giudizio, la differenza tra i due titoli di reato non Ł rilevante, perchØ entrambi sono reati permanenti, la cui permanenza cessa alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, talchŁ, pur se il provvedimento del giudice dell’esecuzione cita anch’esso il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., esso può essere corretto in motivazione in ordine a tale punto mantenendo ferma, però, la decisione nella parte in cui rileva l’esser stato commesso un reato entro il quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.
Il ricorso deduce che la sentenza di condanna Ł divenuta irrevocabile quando erano già decorsi
cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, e, quindi, quando questo doveva ritenersi già estinto ex art. 167 cod. pen. per decorso del quinquennio.
L’argomento Ł infondato. Nel caso della revoca della sospensione condizionale previsto dall’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. Ł irrilevante che la sentenza di condanna per il delitto commesso nel quinquennio sia stata emessa, o sia divenuta irrevocabile, soltanto dopo il decorso del quinquennio.
Infatti, come evidenziato nella pronuncia Sez. 1, n. 22546 del 07/02/2023, Belli, n.m., ‘l’accertamento giudiziale di detto delitto, con efficacia di giudicato, in un momento successivo al quinquennio, pertanto, non Ł ostativo alla revoca del beneficio, rappresentando lo stesso piuttosto la condizione necessaria per procedersi alla revoca, ma non il presupposto sostanziale, costituito, invece, dall’aver commesso un nuovo reato nel quinquennio’ (conformi Sez. 1, n. 9673 del 19/10/2023, dep. 2024, Le COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m. Tribunale di Imperia in proc. Hayari, n.m.).
Come era stato precisato in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, la sentenza revocante ‘Ł meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si Ł verificata detta condizione, sicchØ il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato’ (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, COGNOME, Rv. 21079801).
Ne consegue che il ricorso Ł infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 26/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME