Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione concessa a NOME COGNOME con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 25 novembre 2020, riformata quanto alla pena dalla” Corte di appello di Catania con decisione del 10 febbraio 2023 (così dovendo intendersi corretta la data del 10 ottobre 2023, erroneamente indicata in ordinanza) e divenuta irrevocabile il 2 luglio 2023.
A ragione della decisione, osservava il giudice dell’esecuzione che la concessione del beneficio “per la seconda volta” sarebbe risultata in contrasto con l’art. 164, quarto comma, cod. pen., perché, alla data di emissione della sentenza sub iudice (cioè, il 25 novembre 2020), l’imputato, “sebbene formalmente incensurato”, aveva riportato condanne precedenti per delitti, “segnate” ai punti 2) e 3) del casellario – la prima, alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 667,00 euro di multa, la seconda, alla pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa – e aveva già usufruito una volta del beneficio con la condanna subita al punto 1) del casellario.
2. Ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in riferimento agli artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen.
Sostiene la difesa del ricorrente che, al momento della concessione della sospensione da parte del Tribunale di Catania con sentenza del 25 novembre 2020, non vi erano cause ostative al beneficio, essendo l’imputato incensurato.
Aggiunge che il giudizio di appello si svolse nel 2023, mentre le sentenze di condanna di cui ai punti 2) e 3) del casellario, menzionate dal giudice a quo, erano divenute irrevocabili nel 2022, l’anno prima.
In presenza di cause ostative, note al giudice d’appello, che, sebbene non investito dall’impugnazione o da formale sollecitazione da parte del Pubblico ministero, non aveva ritenuto di avvalersi del potere di revoca, esercitabile ex officio, risultava precluso l’intervento in sede di esecuzione, come statuito da Sez. 5, n. 2144/2024.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata va annullata, ma per ragioni diverse da quelle prospettate in ricorso.
2. Costretta ad accedere agli atti, quale giudice del “fatto processuale” (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME e altri, Rv. 220092 – 01), a causa della insufficienza delle informazioni fornite nel provvedimento e nell’atto di ricorso, la Corte, esaminato il certificato del casellario giudiziale, rileva che, all data della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, ossia il 10 febbraio 2023 (che riformava, quoad poenam, la decisione del Tribunale di Catania concedente il beneficio revocato), erano già passate in giudicato ( sia le due sentenze di condanna, a pena non sospesa, a cui fa riferimento – senza, peraltro, indicarne gli estremi – il giudice dell’esecuzione nell’ordinanza avversata, sia quella, precedente, a pena sospesa.
Si tratta, per la precisione: a) della sentenza resa dalla Corte di appello di Catania il 27 gennaio 2022, irrevocabile il 12 giugno 2022, con la quale l’imputato venne condannato alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 667,00 euro di multa; b) della sentenza, emessa in data 29 settembre 2022 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 28 ottobre 2022, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Catania applicò la pena concordata di tre anni di reclusione e 12.000,00 euro di multa; c) della sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 4 luglio 2016, irrevocabile il 31 maggio 2022 dopo la conferma in appello, con la quale l’imputato venne condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione e 130,00 euro di multa.
Così ricostruita la cronologia delle sentenze in considerazione, non vi è dubbio che quelle indicate sub a) e b), alla data di emissione della già menzionata sentenza della Corte di appello di Catania (1° febbraio 2023), costituissero fattori ostativi alla concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena, sempre che dette condanne risultassero ritualmente documentate nel fascicolo del giudice della cognizione da certificato del casellario giudiziale aggiornato.
Non può, tuttavia, accedersi alla tesi difensiva secondo la quale, non essendosi, nella specie, il giudice di appello avvalso del potere di ufficio di revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa, l’intervento del giudice dell’esecuzione sarebbe precluso.
La tesi, infatti, si fonda su un orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 2144 del 20/12/2023, dep. 2024, V., Rv. 285781 – 01) che è stato, di recente, disatteso dalle Sezioni Unite, che, in adesione al contrapposto, prevalente, orientamento (per tutte, v. Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076 – 01), hanno risolto, all’udienza del 30 maggio 2024, su ricorso di NOME COGNOME n. 26680/2023 R.G., la questione controversa, fornendo, con informazione provvisoria n. 8/2024, risposta affermativa al quesito:
«Se sia legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito sul punto dell’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all’illegittimità del beneficio».
Per poter verificare la corretta applicazione dell’ora enunciato principio al caso di specie, il Collegio dovrebbe essere in possesso di alcuni elementi di conoscenza che, tuttavia, non sono contenuti nel provvedimento imptignato.
Dalla eccessivamente stringata motivazione non è dato, infatti, comprendere:
se la Corte di appello di Catania, al momento (1° febbraio 2023) della decisione confermativa del beneficio illegittimamente concesso in primo grado (25 novembre 2020), disponesse di un certificato del casellario aggiornato riportante le due condanne irrevocabili ostative al beneficio;
se fosse stata o meno sollevata dalla Pubblica accusa, quanto meno in sede di discussione, la questione della revoca della sospensione concessa dal primo giudice;
se la Corte di appello si fosse, eventualmente, pronunciata, respingendo l’istanza di revoca;
se, in mancanza di attivazione da parte del Pubblico ministero, la Corte territoriale avesse omesso di provvedere ex officio.
La rilevanza della conoscenza di tali elementi si spiega in ragione della diversità delle conseguenze suscettibili di scaturire a seconda delle situazioni concretamente verificatesi nel processo di cognizione.
In particolare:
al) se la Corte di appello non avesse avuto a disposizione un certificato penale aggiornato, si sarebbe trovata nella stessa condizione di ignoranza del primo giudice, sicché non avrebbe potuto ritenersi precluso l’intervento del giudice di esecuzione finalizzato alla revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa;
bl) alle stesse conclusioni (legittimità dell’intervento in executivis) si perverrebbe nel caso in cui la Corte di merito avesse avuto a disposizione un certificato penale aggiornato e, nell’inerzia del Pubblico ministero, avesse omesso di provvedere ex officio;
cl) se, invece, la Corte di appello, compulsata dal Pubblico ministero, avesse respinto l’istanza di revoca e l’organo dell’Accusa non avesse proposto ricorso per cassazione, la questione avrebbe dovuto ritenersi preclusa in sede di esecuzione.
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Nel silenzio, da parte del Tribunale di Catania, su questi indispensabili elementi di conoscenza, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso Tribunale, affinché integri le lacune motivazionali evidenziate alla luce del principio di diritto affermato da Sez. U, Zangari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Preside te