Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26219 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Catanzaro, in qualit di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta, avanzata dalla Procura Generale presso suddetta Corte, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad NOME COGNOME con sentenza emessa in data 14 dicembre 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010.
A ragione della decisione, la Corte territoriale rimarcava che lo COGNOME aveva commesso, nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità della decisione concedente il beneficio, il r cui all’art. 416-bis cod. pen. (commesso in Lamezia Terme da epoca immediatamente successiva alla data del 14 maggio 2014), nonché i reati di cui agli artt. 628, 648 cod. pen. e altri (comm in Lamezia Terme e Pizzo Calabro il 30 novembre 2016 e il 1° dicembre 2016), per i quali l’imputato era stato condannato alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione con sentenza resa i data 28 aprile 2021 dalla Corte di Appello di Catanzaro, irrevocabile dal 22 settembre 2022.
Disattendeva il giudice dell’esecuzione la tesi difensiva, secondo la quale l’inserime dello RAGIONE_SOCIALE nella compagine associativa per cui vi era stata condanna avrebbe dovuto farsi risalire al 30 novembre 2016, data della rapina commessa in danno di un ufficio postale.
Osservava, al riguardo, che il capo d’imputazione relativo al reato associativo recava un data di inizio di consumazione definita come “epoca successiva e prossima al 14.5.2014” che non risultava essere stata precisata o altrimenti modificata nel corso del giudizio di cognizi sicché doveva ritenersi coperta dal giudicato.
Aggiungeva che lo COGNOME, stando al capo d’accusa, aveva preso parte anche alla preliminare opera di pianificazione delle rapine (all’evidenza del tutto antecedente a quella d materiale commissione dei reati cui intendeva riferirsi la difesa) e che i giudici di appello, di cognizione, avevano ritenuto che non era l’isolata analisi della partecipazione al reato-fine induceva a reputare integrata la prova della partecipazione dello COGNOME all’associazione, “ma la corretta analisi del ruolo dal medesimo in concreto ricoperto nonché della variegata serie condotte da lui tenute” (pag. 292 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro).
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensor deducendo manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa con la senten n. 989/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 aprile 2021.
Sostiene il difensore del ricorrente che, secondo l’accertamento in fatto contenuto nel sentenza citata (di cui viene incorporato un ampio brano), la condotta di pianificazione de rapine da parte dello COGNOME sarebbe stata posta in essere solo a partire dal 30 novembre 2016, atteso che l’evento che avrebbe portato alla necessità di procedere a tale pianificazione, al di riempire le casse del sodalizio rimaste “vuote”, costituito dal sequestro di mate esplodente, armi e ingenti quantitativi di stupefacente, era avvenuto il 26 settembre 201 anch’esso, quindi, ben oltre i 5 anni dalla irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio (4 gennaio 2010).
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso p la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che il giudice dell’esecuzione penale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per final esecutive e, in particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revoca dei ben condizionati, ma non per l’esecuzione delle statuizioni civili (fra tutte, Sez. 1, n. 14 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063).
Di conseguenza, nel caso in cui il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzion prendere conoscenza del contenuto della sentenza per ricavarne tutti gli elementi da cui si possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione c è demandata (fra le più recenti, Sez. 1, n. 35766 dell’11/11/2020, Barilari, Rv. 280093).
Ritiene il Collegio che, nella specie, il giudice dell’esecuzione non si sia pienamen conformato ai richiamati principi.
In primo luogo, va rilevato che, nel capo d’imputazione d’interesse, la condott associativa risulta contestata all’imputato “da epoca immediatamente successiva al 14.5.2014” e non, come afferma il giudicante, da “epoca successiva e prossima” a quella data, laddove l’aggettivo “prossima” va solitamente inteso come antecedente a una data determinata.
Ciò detto, va notato che l’ordinanza impugnata recepisce dalla sentenza di cognizione più volte citata talune condotte ascritte allo COGNOME, quali la “preliminare opera di pianificazione” delle rapine o la genericamente indicata “variegata serie di condotte da lui tenute”, omettendo, tuttavia, di chiarire in cosa precisamente la pianificazione e la serie di condotte sareb consistite e, soprattutto, in quale contesto di tempo sarebbero state collocabili.
Orbene, effettivamente dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 aprile 2021, versata in atti, si evince che l’azione dello COGNOME venne a coincidere con necessità, emersa a seguito del sequestro del 26 settembre 2016 (di materiale esplodente, armi e ingenti quantitativi di stupefacente), per il sodalizio RAGIONE_SOCIALE, di “riempire le casse” svuotate progettando ed eseguendo rapine, attività che coinvolse l’odierno ricorrent in prima persona.
Peraltro, nel paragrafo a lui dedicato, la pronuncia di cui si discute non pare fornire al informazione circa una partecipazione dell’imputato all’associazione investigata prima de settembre 2016, al di là del dato formale del tempus commissi delicti come cristallizzato dal giudicato.
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Alla luce di tali emergenze, l’attività di interpretazione del giudicato demandata al giu dell’esecuzione si rivela, nel caso in esame, lacunosa, perché priva dei fondamentali riferime temporali delle contestate attività di pianificazione delle rapine, dovendosi osservare che, una rapina consumata nel mese di dicembre 2016, la relativa pianificazione, per giustificare revoca di diritto della sospensione condizionale concessa all’imputato (con sentenza divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010), ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avre dovuto collocarsi, in ottica associativa, già da epoca antecedente al 4 gennaio 2015.
Tuttavia, questa informazione non è stata fornita dall’ordinanza impugnata, che resta, pertanto, inficiata da un irrimediabile vulnus motivazionale.
Si impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza medesima, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare la rilevata lacun attenendosi ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente