Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato – su richiesta del Procuratore generale beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza della Corte di appello di Milano, in data 23 aprile 2003, irrevocabil il 14 luglio 2004.
Il condannato aveva, infatti, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell’indicata sentenza, un altro delitto per il quale era stato condann a pena detentiva, con sentenza della stessa Corte di appello in data 7 lugl 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023.
A ragione della decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che pur affermando il principio secondo il giudice dell’esecuzione ha il potere-dover di interpretare il giudicato e renderne esplicito il contenuto, ricavando d decisione irrevocabile gli elementi necessari per la decisione, ha del pari chiar che, in sede esecutiva, non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anch quanto il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell’imputazione.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore, lamentando, con un unico, articolato motivo di ricorso, vizi della motivazione.
Deduce la contraddittorietà del ragionamento del Giudice dell’esecuzione che ha dapprima escluso di poter intervenire sulla data del commesso reato, richiamando una sentenza di questa Corte in maniera incompleta e, comunque, non pertinente, salvo poi ad addentrarsi nell’analisi della sentenza di meri inferendone dati errati, la corretta lettura dei quali consentirebbe, invec collocare la commissione del delitto di cui alla seconda sentenza in epoca non anteriore al 3 dicembre 2010, così escludendo che la nuova condanna possa essere considerata causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 novembre 2023, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate.
Non è superfluo premettere che l’ipotesi di revoca del beneficio che viene in rilievo nel caso che ci occupa – atte nd la fattispecie in esame alla commissione di altro delitto, per il quale il ricorrente ha riportato condanna a pena oggetto di sospensione condizionale (con sentenza del 7 luglio 2022, irrevocabile il 18 maggio 2023), commesso in data «in data anteriore e prossima al 4 febbraio 2009» che, pertanto, il Procuratore generale ric:hiedente la revo ed il Giudice dell’esecuzione hanno ritenuto perpetrato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa l sospensione condizionale (il 14 luglio 2004) – è quella di cui al disposto dell’ 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede la revoca di diritto dell sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannat «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva».
È, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (SEz. 1, n 11612 del 25/02/2021, COGNOME NOME‘ Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, COGNOME, Rv. 2639736,) che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell’esecuzione quando, entro i termini previsti dall’art. 163 cod. pe sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anc se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limit consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione.
Tanto premesso, il tema che viene in rilievo è quello della verifica della da di commissione del “secondo” reato.
3.1. Per pacifico insegnamento di questa Corte, «il giudice dell’esecuzione ha i potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenut limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche n chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esec:utive» (Sez. 1, Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, Rv. 261087).
Il principio è stato affermato più volte in relazione a distinte questi esecutive: ai fini della revoca dell’indulto (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, More Rv. 203816); in riferimento all’esclusione di circostanze aggravanti non menzionate nel dispositivo della sentenza di condanna (Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 07/01/1997, COGNOME, Rv. 206616); in tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato (Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, deo. 2003, COGNOME, Rv. 224703); ai fini dell’applicazione di benefici penitenziari al riscontro della già avvenuta espiazione di reato ostativo (Sez. 1, n. 20158
22/03/2017, COGNOME, Rv. 270118; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, COGNOME, Rv. 237707); ai fini della determinazione della data del commesso reato quando non si traggano indicazioni certe e precise dal giudicato (Sez. 1, n. 11512 21/01/2005, COGNOME, Rv. 231267).
Con specifico riguardo al tempus comrmssí delicti, per principio generale «in· sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando i momento di consumazione sia individuato in sede di cognizione in termini precisi e delimitati» (Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266283; Sez. 1, n 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380); soltanto nella diversa ipotesi in cui «il tempus commíssi delícti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzi può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumer l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione ch demandata» (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, COGNOME, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240475; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, COGNOME, Rv. 202430).
3.2. Ciò posto, nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione ha fatto buo governo dei superiori principi ed ha respinto la domanda in primo luogo evidenziando che il reato di cui alla sentenza revocante era stato contestato termini precisi e puntuali e, segnatamente, «in data anteriore e prossima al febbraio 2009». Ha poi riscontrato che, in sede di cognizione, l’addebito partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di reati d favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per come contestato nell’imputazione, non aveva subito modifiche sul piano temporale e che, anzi aveva trovato riscontro in alcune deposizioni testimoniali che richiamava nel corpo del provvedimento impugnato.
La decisione della Corte territoriale è, dunque, motivata in modo congruo, esaustivo e puntualmente riferito alle emergenze probatorie disponibili sulla cu base – con motivazione non manifestamente illogica – si è inferita la collocazion della sentenza sopravvenuta nell’ambito del quinquennio rilevante ai fini dell revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con l sentenza in data 23 aprile 2003.
A tale motivazione il ricorso oppone, oltre al richiamo a principi teorici s compiti del giudice dell’esecuzione, argomentazioni non dirimenti e a-specifiche, che non consentono di superare i dati obiettivi valorizzati dal Giudi dell’esecuzione.
Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev’essere rigettato.
Al rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, I’ll gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente