Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45791 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45791 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nata a PESCARA il 10/06/1983
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato la sospensione condizionale della pena che era stata accordata a NOME COGNOME con sentenza del medesimo giudice in data 15/11/2011, passata in giudicato il 14/12/2011, per aver ella commesso – entro il quinquennio successivo, rispetto alla concessione del beneficio – ulteriori delitti in materia di stupefacenti e, segnatamente, per esser stata condannata:
con sentenza del 02/07/2015 (divenuta irrevocabile il 05/10/2017) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, relativa a fatti commessi il 20/10/2014;
con sentenza del 11/09/2015 (divenuta irrevocabile il 05/10/2017) del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, relativa a fatti commessi il 26/01/2015;
con sentenza del 09/02/2017 (divenuta irrevocabile il 19/05/2021) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, relativa a fatti commessi il 26/04/2016.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME lamentando come la richiesta formulata dal Pubblico ministero, in sede di incidente di esecuzione, avesse ad oggetto
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 15/01/2011, per aver ella ‘commesso altri delitti per i quali Ł stata condannata con pena sospesa (consumazione di delitti in epoca anteriore alla data di passaggio in giudicato della condanna condizionalmente sospesa, nello specifico nelle date del 18/03/0029 e 30/01/2009, la cui pena cumulata non superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.’. Il giudice dell’esecuzione, invece, ha disposto la revoca del beneficio sulla base di differenti presupposti, ossia per avere la COGNOME riportato tre condanne in epoca successiva, rispetto alla fruizione del beneficio.
Risulta compromessa, dunque, la ratio della previsione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., emergendo anche una violazione del diritto di difesa, atteso che il giudice dell’esecuzione ha accolto la richiesta per una ragione diversa, rispetto a quella che era stata posta a fondamento dell’istanza.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, esige per il suo inizio l’impulso di parte, laddove per impulso si deve intendere l’integrale corrispondenza, tra quanto dedotto e quanto oggetto di decisione ad opera del giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Come già sintetizzato in parte narrativa, la COGNOME ha beneficiato di una sospensione condizionale nell’anno 2011, che le Ł stata in seguito revocata, per aver ella posto in essere nuovi reati entro il quinquennio successivo (segnatamente, negli anni 2014, 2015 e 2016), ossia in base al disposto dell’art. 168 primo comma n. 1) cod. pen.. La domanda formulata dal Pubblico ministero in sede di incidente di esecuzione, però – pur avendo ad oggetto, comunque, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena – si fondava sull’applicazione del disposto dell’art. 168 primo comma n. 2) cod. pen., facendo riferimento, quindi, a condanne del 2009 già condizionalmente sospese, con pena complessiva che – cumulata a quella sospesa nel 2011 eccedeva i limiti di ammissibilità del beneficio.
2.1. Pacifico Ł quindi il fatto che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto, come richiesto, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; altrettanto pacifico, poi, Ł che a tale conclusione sia giunto in forza di considerazioni del tutto differenti, rispetto alle ragioni poste a fondamento della richiesta.
2.2. Altrettanto indubitabile, inoltre, Ł che il giudice dell’esecuzione possa procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma esclusivamente a seguito di richiesta di parte, non essendo tale provvedimento riconducibile al novero di quelli, indicati in maniera tassativa, che sono adottabili d’ufficio (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, NOME COGNOME, rv. 283430; così Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, rv. 254095: ‹‹Il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell’istante››).
¨ stato applicato, quindi, l’istituto della revoca – che pure era stato invocato dal Pubblico ministero, con l’istanza che ha dato origine all’incidente di esecuzione – sulla base di motivazioni difformi, rispetto a quelle richiamate nella richiesta.
2.3. Non si sono verificate deviazioni, però, rispetto all’alveo dei poteri decisionali specificamente riservati al giudice dell’esecuzione. In presenza di un petitum esattamente individuato, infatti, viene a concretizzarsi una specifica e ampia possibilità di intervento, in capo al
giudice dell’esecuzione. E infatti, pur consapevole dell’esistenza di una risalente voce contraria, nella giurisprudenza di legittimità (orientamento espresso da Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, De Vita, rv. 198012), questo Collegio ritiene che la domanda presentata in executivis rappresenti un tipico atto di impulso, atto ad aprire l’accesso a una forma di cognizione piena.
Posto che il giudice dell’esecuzione penale, infatti, Ł l’organo al quale il sistema demanda la risoluzione di problematiche controvertibili, che eventualmente insorgano – in sede preventiva, o successiva rispetto all’esecuzione – in punto di sussistenza o di entità, ovvero per quanto attiene alla modifica ed all’efficacia del titolo esecutivo, il logico corollario di tale regola Ł costituito dal fatto che la richiesta di intervento rivolta dal Pubblico ministero, nonchØ dall’interessato o dal difensore, debba presentare la connotazione tipica della domanda giudiziale, articolandosi compiutamente nelle sue componenti essenziali del “petitum” e della “causa petendi”. Solo il primo di tali profili, però, vincola il giudice, in quanto delimita il perimetro decisorio allo stesso demandato, risultando ogni deviazione dallo stesso foriero di un possibile vulnus , al principio della integrità del contraddittorio, nonchØ potenzialmente lesiva del diritto di difesa. Una volta che resti fermo il petitum , però, la cognizione devoluta al giudice dell’esecuzione presenta un carattere non vincolato, rimanendo essa aperta alla considerazione e valorizzazione di ragioni ulteriori, rispetto a quelle oggetto di specifica prospettazione di parte.
2.4. Bene ha fatto, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, laddove ha disposto la revoca del beneficio (così attenendosi allo specifico petitum , che aveva rappresentato la scaturigine dell’incidente di esecuzione), in base a ragioni avulse dalla specifica causa petendi .
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME