Revoca Sospensione Condizionale: la Cassazione Fissa i Paletti per il Giudice dell’Esecuzione
La revoca sospensione condizionale della pena è un istituto delicato che si colloca al confine tra la fase di cognizione e quella esecutiva del processo penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29424/2025, ha offerto un importante chiarimento sulla ripartizione di competenze tra il giudice che emette la condanna (della cognizione) e quello che ne sorveglia l’esecuzione. La Corte ha stabilito che il giudice dell’esecuzione non può revocare automaticamente il beneficio, anche se concesso in violazione di legge, se la causa ostativa era già nota al primo giudice.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a una persona con una precedente sentenza. La ragione della revoca era che il condannato aveva già usufruito del beneficio per ben due volte in passato, e la legge (art. 164, comma 4, c.p.) non ammette una terza concessione.
Contro tale provvedimento, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un punto cruciale: la duplice precedente concessione era un fatto documentalmente noto al giudice della cognizione che, nonostante ciò, aveva deciso di concedere ugualmente il beneficio. Secondo la difesa, questa ‘causa ostativa cognita’ avrebbe precluso al giudice dell’esecuzione la possibilità di intervenire successivamente per la revoca.
La Decisione della Cassazione sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza del Tribunale di Salerno e rinviando gli atti per un nuovo esame. Il cuore della decisione si basa su un principio fondamentale che governa il rapporto tra giudice della cognizione e giudice dell’esecuzione.
La Cassazione ha ribadito che l’intervento del giudice dell’esecuzione è bloccato quando esiste una ‘pregressa valutazione’ e una ‘statuizione’ del giudice della cognizione. In altre parole, se il giudice del processo era a conoscenza dell’impedimento (in questo caso, le due precedenti sospensioni) e ha comunque deciso in un certo modo, la sua valutazione non può essere semplicemente scavalcata in fase esecutiva.
Il Dovere di Verifica del Giudice dell’Esecuzione
Il punto chiave, secondo la Corte, è l’onere di verifica che grava sul giudice dell’esecuzione. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite (sentenza Longo), la Corte ha affermato che, per poter procedere alla revoca sospensione condizionale, il giudice dell’esecuzione deve compiere un’operazione preliminare essenziale: acquisire il fascicolo del processo di cognizione. Solo esaminando quegli atti può accertare se le cause ostative fossero o meno ‘documentalmente note’ al giudice che ha concesso il beneficio.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel caso specifico, l’ordinanza del Tribunale di Salerno era completamente silente su questo punto. Non aveva dato conto di alcuna verifica sul fascicolo processuale e, di conseguenza, non aveva fornito alcuna motivazione sul perché ritenesse di poter intervenire. Questa omissione è stata fatale. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, in assenza di tale doverosa operazione e nel silenzio assoluto del giudice dell’esecuzione, il ricorso del condannato non poteva essere considerato generico. Anzi, era sufficientemente specifico nel richiamare il principio della ‘causa ostativa cognita’. Il giudice dell’esecuzione aveva omesso di motivare, e questa mancanza rende illegittimo il suo provvedimento. Pertanto, la Corte ha annullato la decisione, imponendo al Tribunale di Salerno di riesaminare il caso, ma solo dopo aver acquisito il fascicolo del giudizio e accertato se vi fosse stata o meno una pregressa valutazione sul punto da parte del giudice della cognizione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza rafforza la stabilità delle decisioni prese dal giudice della cognizione e pone un freno al potere del giudice dell’esecuzione. Non si tratta di un potere di revoca automatico, ma di un potere che deve essere esercitato nel rispetto delle valutazioni già compiute. In pratica, il giudice dell’esecuzione, prima di revocare un beneficio come la sospensione condizionale per cause preesistenti alla sentenza, ha il dovere di:
1. Acquisire il fascicolo del processo di cognizione.
2. Verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al precedente giudice.
3. Motivare esplicitamente sul risultato di questa verifica.
In assenza di questo percorso logico-giuridico, il suo provvedimento di revoca è illegittimo e può essere annullato.
Il giudice dell’esecuzione può sempre revocare una sospensione condizionale concessa per la terza volta?
No, non può farlo automaticamente. Può revocarla solo se la causa ostativa (le due precedenti concessioni) non era documentalmente nota al giudice della cognizione che l’ha concessa. Se quest’ultimo ne era a conoscenza e ha deciso comunque di concederla, la sua valutazione preclude l’intervento del giudice dell’esecuzione.
Cosa deve fare il giudice dell’esecuzione prima di decidere sulla revoca?
Ha il dovere di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa fosse già stata valutata. Deve accertare se il giudice precedente conosceva la situazione e ha preso una decisione consapevole.
Cosa succede se il provvedimento di revoca non spiega se è stata fatta questa verifica?
Se il giudice dell’esecuzione omette questa verifica o, comunque, non motiva sul punto nel suo provvedimento, la sua decisione è illegittima e può essere annullata, come accaduto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29424 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2024/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
NOME COGNOME nato a AVELLINO il 25/09/1982
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 27 febbraio 2025 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza n. 4918/2023 emessa in data 24 ottobre 223 dal Tribunale di Salerno, avendone il condannato già beneficiato altre due volte in precedenza.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando violazione degli artt. 164 comma 4 e 168 cod. pen.
Secondo il ricorrente la duplice concessione del beneficio era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio poi revocato e ciò impedirebbe al giudice dell’esecuzione di revocare detto beneficio concesso, causa ostativa cognita, dal giudice della cognizione.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per aspecificità, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo.
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Il principio fondamentale che regola la ripartizione di potestà decisoria fra giudice dell’esecuzione e giudice della cognizione Ł espresso da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01 che in motivazione ha affermato che « quel che sbarra la strada ad un intervento del giudice dell’esecuzione, nei casi in cui la legge gli conferisca una potestà decisoria, Ł l’esistenza di una pregressa valutazione e dunque di una statuizione del giudice della cognizione che ne dia in qualche modo contezza, come si desume dalla regola che Ł dettata in materia di riconoscimento del concorso formale di reato o della continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), ma che ha una valenza generale, per tutti i casi di sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell’esecuzione».
Operazione preliminare al fine di verificare l’estensione della potestà del giudice dell’esecuzione Ł l’acquisizione da parte di quest’ultimo del fascicolo del giudizio, secondo il principio espresso da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 264381 01 che afferma che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio.
In assenza di tale doverosa operazione e nel silenzio assoluto sul punto da parte del giudice dell’esecuzione che ha omesso ogni motivazione, il ricorso si appalesa sufficientemente specifico, richiamando, appunto, il principio espresso dalla Sez. U. COGNOME e superando, così, l’obiezione di aspecificità contenuta nelle conclusioni del procuratore generale.
Per le ragioni sopra esposte l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno che, previa acquisizione del fascicolo del giudizio, dovrà accertare se vi sia stata una pregressa valutazione da parte del giudice della cognizione sul punto.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Così deciso l’11 giugno 2025