Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore general AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza della stessa Corte del 26/09/2008, irrevocabile il 17/03/2009.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 163 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione.
Si rileva che l’ordinanza parla di presupposti della revoca di cui all’art. 168, primo comm n. 2, cod. proc. pen., nel caso in esame, invece, inesistenti. Invero, si evidenzia che sentenza con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena, per fatti commessi entro il 29 giugno 2006 (data della sentenza di primo grado) è divenuta definitiva in dat 17/03/2009, mentre i fatti di reato di cui alla successiva condanna del 13/05/2020, irrevocabile il 20/10/2021, a causa dei quali è stata chiesta la revoca della sospension condizionale della pena, sono delitti di cui all’art. 8 d. Igs. 74/2000 relativi ad un peri tempo successivo, commessi, invero, dal 15/02/2011 al 3/12/2011, in evidente contrasto col disposto normativo appena menzioNOME.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in relazione agli art 163, 167 e 168 cod. pen.
Si osserva che la Corte di appello di Messina fa riferimento ad “ulteriori reati commessi prima della scadenza dei termini previsti dagli artt. 163 e 167 cod. pen. senza specificarli.
Si insiste, alla luce dei suddetti motivi, sull’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, il provvedimento impugNOME, pur facendo confuso riferimento ai presupposti di revoca di cui all’art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen., e ad ulteriori reati commessi termini di sospensione senza specificarli, poi in concreto dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/09/2008, irrevocabile il 17/03/2009, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen. lo fa ritualmente, in presenza dei presupposti di tale disposto normativo, e precisamente pe essere intervenuti nel quinquennio da tale irrevocabilità delitti (ex art. 8 d. Igs.
commessi dal 15 febbraio al 3 dicembre 2011) per i quali era inflitta pena detentiva e mesi nove di reclusione).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.