Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37192 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37192 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Andria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta a NOME COGNOME con sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in data 14 marzo 2011, irrevocabile il 28 luglio 2011.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, per il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 167, 168 cod. pen. e 665 ss. cod. proc. pen. Rappresentano i difensori che, nel caso in esame, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare non l’art. 168, comma 3, cod. pen, ma l’art. 167 cod. pen., in quanto l’effetto estintivo si sarebbe verificato prima della commissione del secondo reato, giudicato con la sentenza valorizzata dalla Corte di merito per la revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Da quanto emerge dall’ordinanza impugnata, risulta che NOME COGNOME è stato condannato: 1) con sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, in data 14 marzo 2011, irrevocabile il 28 luglio 2011, alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per il delitto di infedele dichiarazione accertato il 13 ottobre 2004; 2) con sentenza della Corte di appello di Bari in data 20 maggio 20e2, irrevocabile il 14 aprile 2023, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture, commessi il 30 settembre 2012 e il 30 settembre 2013.
Ciò posto, secondo la prospettazione difensiva, l’estinzione del reato prima della irrevocabilità della seconda condanna comporterebbe che, ai sensi dell’art. 167 cod. pen, non possa più avere luogo l’esecuzione della pena, e, quindi, neppure possa disporsi la revoca della sospensione condizionale.
Si tratta di una conclusione non persuasiva.
Si osserva che la condizione alla quale è sottoposta l’estinzione del reato, in caso di sospensione condizionale della pena, è unicamente la mancata commissione di un nuovo reato nel termine di cinque anni, commissione che deve essere accertata con sentenza irrevocabile.
In altri termini, anche alla luce della complessiva lettura delle disposizioni afferenti alla sospensione condizionale della pena – in particolare, quelle che concernono la revoca del beneficio a norma dell’art. 168 cod. pen. – il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo, deve essere ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, sebbene l’effetto ostativo di tale evenienza sia subordinato all’accertamento definitivo, in ragione della presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017 Rv. 269824).
Di conseguenza, va data continuità al principio, che il Collegio condivide e che intende riaffermare, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l’ostacolo all’effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l’effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all’accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello si è attenuta al principio ora evocato, avendo correttamente revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma 1, cod. pen., e, quindi, ritenendo non essersi verificata l’estinzione del reato di cu alla sentenza sub 1), stante la commissione il 30 settembre 2012 – e quindi entro il quinquennio dalla data del passaggio in giudicato di detta sentenza, verificatasi il 28 luglio 2011- del reato di cui alla sentenza sub 2), ancorché passata in giudicato nel 2023.
Per i motivi indicati, il ricorso va perciò rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/10/2025.