Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18060 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18060 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 06/10/1960
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
ì
Rilevato in fatto e considerato in diritto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME relative
Rilevato alla violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., – sono manifestamente
infondate, alla luce dello stesso disposto dell’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede, come causa di revoca, o il mancato adempimento degli obblighi imposti,
o la commissione nei termini di sospensione (da intendersi dal passaggio in giudicato della sentenza) di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, per
cui venga inflitta una pena detentiva, come si è verificato nel caso in esame. Invero
– Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 – in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art.
168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Conf.: Sez. U, n. 19
del 1956, Rv. 097623-01). Nel caso in esame la COGNOME risulta avere commesso in data 23 giugno 2011, e quindi nei cinque anni dal passato in giudicato dalla sentenza
con cui era concesso il beneficio, intervenuto in data 7 maggio 2009, delitto di bancarotta, per il quale era inflitta pena detentiva.
Considerato, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste sulla (irrilevante) distanza temporale tra la sentenza di cui alla sospensione condizionale revocata e quella con cui è stata accertato il delitto la cui commissione è causa di revoca della sospensione condizionale – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.