Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1319 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como;
avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 24/10/2024;
nell’ambito del procedimento relativo a: NOME nato a Como l’11/10/1977;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con revoca della sospensione condizionale;
letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata dal Pubblico ministero in sede, diretta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como pronunciata il giorno 26 febbraio 2020 (divenuta irrevocabile il 23 maggio 2020) e con la sentenza del Tribunale di Como pronunciata in data 24 novembre 2023 (divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2023).
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, cod. pen.
Al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le due sentenze sopra indicate sulla base del solo avvenuto adempimento – da parte del condannato – delle relative condizioni cui era stato subordinato il beneficio in parola, senza però tenere conto che sussisteva una causa di revoca di diritto del medesimo rappresentata dalla avvenuta condanna a due anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 1° febbraio 2024 (irrevocabile il 24 febbraio 2024), per violazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 accertata il giorno 12 settembre 2023.
Pertanto, secondo l’organo dell’esecuzione, pur essendo state adempiute le condizioni cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, la condanna irrevocabile intervenuta successivamente alla prima concessione del beneficio in oggetto ed il reato commesso dopo la seconda sospensione condizionale della pena costituivano cause di revoca del beneficio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato avendo il giudice dell’esecuzione escluso, in modo illogico, la revoca della sospensione condizionale poiché la condanna di cui alla sopra indicata sentenza di patteggiamento era avvenuto in epoca successiva alla commissione dei due reati per i quali la condanna era stata condizionalmente sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio. Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta, come avvenuto nel caso di specie, condanna a pena detentiva. Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio. Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato che nella fattispecie risale al 24 febbraio 2024.
2.1. Va poi precisato, in relazione alla causa di revoca prevista, dalle disposizioni di cui al n. 2 del primo comma dell’art. 168 cod. pen. (“riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso …”), che la causa di revoca si realizza con la irrevocabilità della condanna, sopravvenuta nel quinquennio, per delitto anteriormente commesso, con la puntualizzazione che l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di
commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280056 – 01).
2.2. Inoltre, trattandosi di condanne con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in forza del disposto dell’art. 172, comma quinto, cod. pen., il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca del beneficio e quindi nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca, vale a dire il 24 febbraio 2024, data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento sopra indicata (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 – 01). Nel caso di specie, al momento del verificarsi della causa di revoca non risultava nemmeno che fosse decorso il termine di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. rispetto ai reati per i quali il beneficio di cui si tratta era stato concesso.
2.3. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente escluso che la sentenza di patteggiarnento potesse costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena (in quanto avvenuta successivamente alla concessione del beneficio) dato che, al contrario, essa costituisce causa di revoca per le ragioni sopra indicate.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, affinché tenga conto dei rilievi sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di ComoUfficio G.I.P. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.