Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Treviso, quale giudice dell’esecuzione, revocava, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME, con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia il 26/4/2013 divenuta irrevocabile in data 01/10/2019, non avendo egli adempiuto agli obblighi imposti ovvero al pagamento della provvisionale di 5000 euro nel termine di sei mesi dalla data di irrevocabilità della sentenza. Nella motivazione del provvedimento qui impugnato, il Tribunale di Treviso ha dato atto della morte della p.o. intervenuta in data 7 ottobre 2018 ed ha affermato che sarebbe stato onere del condannato attivarsi per l’adempimento dell’obbligo rimasto inevaso senza alcuna giustificazione.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, infatti, non credibili le dichiarazioni rese dal COGNOME con le quali questo ultimo aveva affermato di aver effettuato – in contanti e senza ricevuta – alcuni pagamenti parziali brevi manu al difensore della parte civile, poi deceduto. Tale allegazione è stata ritenuta inverosimile, in assenza di alcuna prova documentale, e, comunque, generica nella parte in cui il COGNOME non ha indicato la data di decesso del legale e, di conseguenza quella in cui egli aveva ritenuto di interrompere i versamenti, nonché lo stesso giudice ha rilevato anche l’assenza di elementi che potessero provare che il condannato abbia, quantomeno, provato a contattare gli eredi della p.o. per adempiere all’obbligo condizionante.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore dell’interessato denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 165 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione al diniego opposto dal giudice rispetto alla richiesta di concessione di un nuovo termine per adempiere all’obbligo di pagamento e in riferimento all’omessa valutazione dell’impossibilità ad adempiere del condannato rispetto alla sua capacità economica e, infine, alla mancata valutazione da parte del giudice della raccomandata inviata dal COGNOME all’erede della p.o. per adempiere all’obbligo di pagamento.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Preliminarmente, va evidenziato che la sentenza di condanna irrevocabile conteneva l’espressa statuizione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili, specificamente liquidate in euro 5.000, fissato in sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza, come condizione per fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta. Come specificato da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di “obblighi risarcitori” mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce “che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell’istituto stesso della sospensione condizionale della pena” (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all’interesse dell’ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che, in tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio d obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, COGNOME, RV. 229035; Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 267330; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 267109).
Va, ancora, ricordato che, secondo Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 – 01, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l’imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, “ex iure”, del beneficio, non rilevando le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere.
Nel caso in esame, quindi, al momento della decisione assunta con il provvedimento qui impugnato, il termine di sei mesi dalla data d’irrevocabilità della sentenza era certamente scaduto e non è prevista alcuna possibilità, in caso d’inadempimento, di poter essere successivamente “rimessi in termine”.
3.1. Rispetto agli asseriti pagamenti parziali corrisposti in contanti al difensore della p.o. – anche lui successivamente deceduto – come indicato dal condannato nell’incidente di esecuzione senza però fornire alcun riscontro documentale, non sussiste alcuna violazione di legge né tantomeno il dedotto vizio della motivazione poiché è onere del condannato fornire la prova dell’avvenuto adempimento e, come congruamente e logicamente motivato dal giudice dell’esecuzione, “non appare verosimile che proprio un legale riceva del denaro per conto dell’assistito senza rilasciare ricevuta”.
3.2. Va, inoltre, qui ribadito che il giudice dell’esecuzione può non disporre la revoca della sospensione condizionale della pena subordinata agli obblighi risarcitori previsti, in considerazione l’assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 266466), ma il ricorrente non ha assolto in alcun modo all’onere di allegazione dei fatti che gli avrebbero reso oggettivamente impossibile adempiere all’obbligo nel termine previsto in sentenza.
3.3. Da ultimo, la copia della raccomandata spedita in data 18 ottobre 2023 e allegata al ricorso, in cui il difensore del condannato ha chiesto all’erede della p.o. se gli fosse stato corrisposto l’importo liquidato in sentenza, è del tutto ininfluente rispetto alla decisione qui impugnata (perché essa avrebbe omesso di darne atto), poiché tale raccomandata è stata spedita in data di molto successiva alla scadenza del termine di sei mesi a far data dal 1 ottobre 2019 e, solamente un riscontro “liberatorio” – non prodotto né rappresentato – che avesse dato atto dell’avvenuto pagamento nel termine avrebbe potuto avere rilievo ai fini della decisione.
Sulla base delle precedenti considerazioni deriva l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
GLYPH
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/3/2024