Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 12/04/2024 del Tribunale di Termini Imerese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 aprile 2024, il Tribunale di Termini Imerese – rilevata la mancata demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza – ha revocato la sospensione condizionale della pena (di sei mesi di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda) concessa all’imputato con la sentenza del Tribunale di Termini
Imerese dell’Il gennaio 2021, con la quale questo era stato condannato per contravvenzioni urbanistiche, antisismiche, in materia paesaggistica.
Avverso l’ordinanza, l’interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, il vizio della motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 674 cod. proc. pen. e 163 e 168 cod. pen., nonché il travisamento della prova. Si sostiene che, con nota del 20 novembre 2022, i carabinieri avevano attestato la presenza di una veranda e di una tettoia la cui realizzazione era stata autorizzata dal Comune con provvedimento del 27 dicembre 2004; opere che non dovevano essere rimosse, in quanto non abusive. Il giudice avrebbe richiamato tale accertamento per affermare che le opere trovate sarebbero uguali a quelle oggetto di condanna penale. La difesa sostiene che vi sarebbe stata una confusione nell’identificazione delle opere edilizie, perché quelle oggetto della condanna erano state effettivamente rimosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – sostanzialmente riferibile al solo vizio della motivazione, non avendo la difesa specificato effettivi profili di violazione delle disposizioni richiamate nel motivo di doglianza – è inammissibile, perché basato su una arbitraria ricostruzione dei fatti, già puntualmente smentita nel provvedimento impugnato.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha correttamente valutato il mancato adempimento dell’obbligo di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, a cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, conseguentemente revocando il beneficio, sul rilievo che le opere riscontrate dai carabinieri durante il sopralluogo del 18 novembre 2022 fossero quelle che dovevano essere demolite e non, come sosteneva il ricorrente, nuove opere successive alla demolizione di quelle precedenti, realizzate sulla base di autorizzazione del 2004. Del resto al ricorso non è allegata la documentazione posta a sostegno delle affermazioni del ricorrente, che risultano perciò basate sulla mera asserzione della alterità e della legittimità delle opere ritrovate.
Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, emesso su istanza del pubblico ministero, la condotta illecita oggetto di condanna consisteva nell’istallazione di tettoia su un’area di 30 m 2 avente un’altezza di 2,60 m, con strutture in metallo e pannelli coibentati e nella realizzazione, sul lato della tettoia, di una parete in muratura con la creazione di una finestra priva di infisso e, all’interno della tettoia di un vano in muratura di 4 m 2 circa, con porta e finestra
prive di infissi; mentre – a fronte della generica prospettazione difensiva di segno contrario meramente riproposta con il ricorso per cassazione – tali opere sono coincidenti quelle riscontrate dai carabinieri, in sede di sopralluogo.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2024.