Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37872 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 luglio 2023, quale risulta a seguito dell’ordinanza di correzione di errore materiale del 12 febbraio 2024, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando l’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con sentenza del 13 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2016, a NOME COGNOME, in relazione alla condanna a un anno e quattro mesi di reclusione infitta con la stessa sentenza.
La revoca era ricondotta al fatto che COGNOME, dopo la concessione del suddetto beneficio, aveva riportato una condanna divenuta irrevocabile per un fatto commesso precedentemente.
La difesa del condanNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento dell’ordinanza di revoca del beneficio, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen. e deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. Afferma che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto delle istanze difensive e della mancanza delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 27 settembre 2017, irrevocabile il 10 febbraio 2018, per un reato commesso precedentemente alla concessione del beneficio, è stata annullata a seguito di accoglimento del ricorso per cassazione proposto da un coimputato e che gli effetti favorevoli di tale annullamento si estendono ad COGNOME, sicché anche il Pubblico Ministero ha revocato l’ordine di esecuzione a carico di costui. La difesa allega un provvedimento del Pubblico Ministero in data 8 marzo 2022, di annullamento e revoca di un provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione nei confronti di COGNOME e sostiene che la sua tesi è dimostrata anche dalle iscrizioni del Casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico, quindi inammissibile, perché non è sorretto da allegazioni comprovanti l’assunto del ricorrente, secondo il quale la sentenza di
condanna, che ha costituito il presupposto giuridico della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, sarebbe stata annullata.
Il provvedimento del Pubblico Ministero datato 8 marzo 2022, allegato al ricorso per cassazione, reca infatti l’annullamento e la revoca di un provvedimento di cumulo e di contestuale ordine di esecuzione, ma non emerge che sia basato sulle ragioni indicate nel ricorso.
Per completezza, deve notarsi che neppure l’esame del certificato del Casellario giudiziale offre elementi per la conferma della tesi difensiva.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2024.