Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di appello di L’Aquila;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in reazione alla detenzione di circa 38 grammi di marijuana.
Due sono le sue doglianze.
1.1. La prima consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta la destinazione alla cessione a terzi della sostanza da
lui detenuta, anziché al proprio uso personale. La Corte d’appello – si sostiene ha valorizzato a tal fine il dato ponderale, peraltro neppure significativo, poiché pari a sette dosi medie singole, e la presenza dell’imputato in una “zona di spaccio”, come tale, tuttavia, frequentata anche da assuntori, mentre ha trascurato, in senso contrario, l’assenza di materiale di confezionamento, di strumenti da taglio e di denaro.
1.2. Il secondo motivo di ricorso consiste nell’omessa motivazione in merito alla revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con precedente condanna.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché è semplicemente reiterativo di quello rassegnato con l’appello ed altresì volto ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa al giudice di legittimità.
La difesa, infatti, si limita a rappresentare l’assenza di alcuni indici da essa ritenuti rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dall’imputato, senza tuttavia confrontarsi con quelli valorizzati in tal senso dalla Corte d’appello e senza spiegare per quale ragione questi sarebbero invece inconcludenti. In realtà, questi ultimi (ovvero il quantitativo eccedente le necessità di assunzione immediata, la detenzione in luogo destinato allo spaccio, l’assenza di risorse economiche tali da giustificarne l’acquisto, la mancata allegazione della qualità di assuntore, il precedente specifico), se valutati unitariamente ed in reciproca interazione logica tra loro – come correttamente fa la Corte d’appello sorreggono ampiamente il giudizio di colpevolezza, perciò qui non censurabile.
2. È fondato, invece, il secondo motivo.
Dalla lettura dell’atto d’appello, consentita al giudice di legittimità per la natura procedurale della questione sottopostagli, si rileva che l’imputato aveva espressamente chiesto con quel gravame la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui quest’ultima aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessagli con una precedente sentenza per un diverso reato.
Su tale tema, però, la Corte d’appello ha completamente omesso di pronunciarsi: ragione per cui, trattandosi di valutazione tipicamente di fatto, la sentenza impugnata, limitatamente a questo punto della decisione, non può che essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2023.