Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’i proposta dal pubblico ministero di revoca del beneficio della sospens condizionale concesso con (1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Pordenone in data 29 marzo 2017, irrevocabile il 15 maggio 2017, ragione del passaggio in giudicato della (2) sentenza del Giudice per le ind preliminari del Tribunale di Pordenone in data 3 febbraio 2020, irrevocabile aprile 2023, e ha respinto l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra dette sentenze.
Ricorre NOME COGNOME NOME, con il difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legg e il vizio della motivazione:
perché alla data della pronuncia della sentenza n. 2, il giudic conoscenza della sospensione condizionale concessa con la sentenza n.1, sicc avrebbe dovuto revocarla, mentre non vi può provvedere, tardivamente, il giudi dell’esecuzione;
perché la continuazione è stata esclusa solo per la distanza temporale fatti, senza considerare gli altri indici.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. La prima questione è manifestamente infondata.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «nei casi di revoca obbligatori di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescinder fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicem facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 27905
3.2. Anche la seconda questione è inammissibile.
Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sed esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondi verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle vi e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le m della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fa al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero st programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal
valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Ciò determina che anche soltanto l’inesistenza di un indice impedisce l’applicazione della continuazione: ciò che, motivatamente, è avvenuto nel caso in esame.
Il ricorso è meramente confutativo.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.