Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 05/05/1983
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME concesso con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22 settembre 2017 divenuta definitiva il 2 marzo 2018.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. N. Rendace (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla disposta revoca del beneficio) è inammissibile perché manifestamente infondato per prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Rilevato, infatti, che l’ordinanza revoca il beneficio della pena sospesa concessa con sentenza passata in giudicato il 2 marzo 2018 perché il condannato ha commesso, tra il 12 dicembre 2018 e il 10 ottobre 2019, quindi nel quinquennio, altro delitto per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non sospesa pari ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4000 di multa, con sentenza divenuta definitiva il 10 febbraio 2024.
Considerato che la difesa si duole del fatto che il quinquennio entro il quale è stato commesso il reato è stato fatto decorrere dal Giudice dell’esecuzione dall’irrevocabilità della sentenza (nella specie 2 marzo 2018) segnalando che, invece, detto reato è stato commesso nel 2007.
Ritenuto che il ragionamento del Giudice dell’esecuzione è ineccepibile e in linea con l’orientamento di questa Corte secondo il quale il quinquennio, ai fini che interessano, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il fatto revocante (nel senso che la condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa, impone al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti per la reiterazione del beneficio, poiché la valutazione d meritevolezza a tal fine necessaria compete al solo giudice della cognizione: Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 244398; conforme, da ultimo, Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, COGNOME, Rv. 263973).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente