Revoca Sospensione Condizionale: Un Nuovo Delitto Annulla Sempre il Beneficio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 45432 del 2023, ha ribadito un principio fondamentale in materia di revoca sospensione condizionale della pena. Se una persona che ha beneficiato della sospensione commette un nuovo delitto entro il periodo stabilito dalla legge, il beneficio viene revocato automaticamente, indipendentemente dal fatto che il nuovo reato sia o meno della “stessa indole” del precedente. Questa pronuncia chiarisce i confini applicativi dell’articolo 168 del codice penale, distinguendo nettamente le conseguenze della commissione di un delitto rispetto a quelle di una contravvenzione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una decisione della Corte di Appello di Ancona che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in precedenza a un individuo. La revoca era stata disposta perché il soggetto, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna (per un reato legato agli stupefacenti), aveva commesso un nuovo reato, specificamente una rissa.
L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la revoca fosse illegittima. La sua difesa si basava sull’argomento che il nuovo reato (rissa) non era della “stessa indole” di quello per cui era stata concessa la sospensione (violazione della legge sulla droga). Secondo la tesi difensiva, questa differenza avrebbe dovuto impedire la revoca del beneficio.
La Decisione della Corte e la revoca sospensione condizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile l’interpretazione dell’articolo 168, primo comma, del codice penale, che disciplina la revoca sospensione condizionale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la legge opera una distinzione cruciale. Il requisito che il nuovo reato sia della “stessa indole” per poter procedere alla revoca si applica esclusivamente quando il reato commesso nel periodo di sospensione è una contravvenzione (un reato minore).
Al contrario, quando il condannato commette un delitto (un reato più grave), la revoca della sospensione condizionale è una conseguenza obbligatoria e automatica, “quale che sia la sua natura”. In altre parole, non è necessario effettuare alcuna valutazione sulla somiglianza o meno tra il primo e il secondo reato. La semplice commissione di un qualsiasi delitto entro il termine di cinque anni è di per sé una condizione sufficiente per far decadere il beneficio.
I giudici hanno richiamato un precedente consolidato (Sentenza n. 19507 del 2018), rafforzando il principio secondo cui “l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura”. La tesi del ricorrente, che tentava di estendere il requisito della “stessa indole” anche ai delitti, è stata quindi respinta come contraria alla chiara lettera della legge.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma un’interpretazione rigorosa della normativa sulla sospensione condizionale della pena. Questo beneficio è concesso sulla fiducia che il condannato si astenga dal commettere ulteriori reati. La commissione di un nuovo delitto rappresenta una violazione grave di questa condizione, che giustifica la revoca automatica senza ulteriori indagini sulla natura del reato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a sanzione della palese infondatezza della sua impugnazione.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena viene revocata se la persona condannata commette, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un nuovo delitto, oppure una contravvenzione della stessa indole di quella per cui aveva ottenuto il beneficio.
Per la revoca del beneficio è necessario che il nuovo reato sia della stessa natura del precedente?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il requisito della “stessa indole” si applica solo nel caso in cui il nuovo reato sia una contravvenzione (reato minore). Se invece viene commesso un delitto (reato più grave), la revoca è automatica e obbligatoria, a prescindere dalla sua natura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45432 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45432 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ASCOLI PICENO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME la Corte di Appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME perché lo stesso ha commesso un delitto nel quinquennio del passaggio in giudicato della pronuncia;
Rilevato che con il ricorso, come anche ribadito con la memoria pervenuta il 1° agosto 2023, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il reato commesso nel quinquennio (una rissa) non sarebbe della stessa indole di quello ex art. 73 D.P.R. 309/1990 per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto come anche di recente evidenziato «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura>> (Sez. 6, Sentenza n. 19507 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273383 – 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023