Revoca Sospensione Condizionale: Un Nuovo Delitto Annulla il Beneficio
La sospensione condizionale della pena è uno strumento fondamentale del nostro ordinamento, pensato per favorire il recupero del condannato evitando il carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, questo beneficio è subordinato a una condizione precisa: astenersi dal commettere nuovi reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza la rigidità di questa regola, specificando che la revoca sospensione condizionale è quasi automatica in caso di un nuovo delitto, indipendentemente dalla sua natura. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dalla Prima Condanna alla Revoca
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per lesioni personali, divenuta definitiva nel 2016. In quell’occasione, all’imputato erano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 
Tuttavia, nel 2017, entro il quinquennio previsto dalla legge, la stessa persona commetteva un altro reato, questa volta legato agli stupefacenti, per cui riportava una nuova condanna, divenuta irrevocabile nel 2020. 
Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, constatata la nuova condanna, disponeva la revoca dei benefici concessi in precedenza. Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale.
La Questione Giuridica: È Rilevante la Natura del Nuovo Reato?
Il nucleo del ricorso si basava sull’interpretazione dell’articolo 168 del codice penale. La difesa sosteneva, in sostanza, che la revoca non dovesse essere automatica, ma che si dovesse valutare la natura del nuovo reato commesso. La questione posta alla Corte era quindi la seguente: per procedere alla revoca del beneficio, è sufficiente la commissione di un qualsiasi nuovo delitto, o è necessario che questo presenti caratteristiche di omogeneità con il precedente?
L’Analisi della Corte di Cassazione e la Revoca Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e allineandosi alla sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno chiarito un punto cruciale: la legge, ai fini della revoca sospensione condizionale, opera una distinzione netta tra la commissione di un nuovo delitto e quella di una nuova contravvenzione. 
Secondo l’articolo 168, n. 1, del codice penale, se il condannato commette un nuovo delitto entro cinque anni, la revoca è una conseguenza diretta. In questo scenario, non vi è spazio per alcuna valutazione discrezionale sulla “indole” o sulla natura del nuovo reato. Qualsiasi delitto, che porti a una condanna a pena detentiva, è causa di revoca. 
Il criterio della “stessa indole”, invece, rileva solo nel caso in cui il condannato commetta una contravvenzione. In tale ipotesi, la revoca scatta solo se il giudice ritiene che la nuova contravvenzione sia, appunto, della stessa natura del delitto per cui era stata concessa la sospensione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla ratio stessa dell’istituto. La sospensione condizionale rappresenta una scommessa sulla futura buona condotta del reo. La commissione di un nuovo delitto, un reato per definizione più grave di una contravvenzione, è considerata dalla legge una prova inconfutabile del fallimento del percorso di risocializzazione e della prognosi positiva che era alla base della concessione del beneficio. Pertanto, la revoca non è una sanzione aggiuntiva, ma la logica conseguenza del venir meno della condizione a cui il beneficio era subordinato. Questa interpretazione rigorosa garantisce certezza del diritto ed evita valutazioni discrezionali che potrebbero creare disparità di trattamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: chi beneficia della sospensione condizionale della pena deve mantenere una condotta irreprensibile, specialmente per quanto riguarda i delitti. La decisione chiarisce che la revoca sospensione condizionale non è un’opzione, ma un obbligo per il giudice quando, entro il periodo di prova, viene accertata la commissione di un nuovo delitto. Per i condannati, ciò significa che il periodo di sospensione è un vero e proprio banco di prova, il cui fallimento comporta la riattivazione della pena originaria. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è una conferma della linea interpretativa rigorosa e letterale della norma, che non lascia spazio a dubbi applicativi.
 
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale viene revocata se il condannato, entro cinque anni dalla sentenza irrevocabile per un delitto, commette un altro delitto per il quale riporta una condanna definitiva a pena detentiva.
La natura del nuovo reato commesso influisce sulla decisione di revoca?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, se il nuovo reato è un delitto, la sua natura specifica è irrilevante. La commissione di un qualsiasi delitto è di per sé causa sufficiente per la revoca, a differenza di quanto previsto per le contravvenzioni.
Cosa succede se il ricorso contro la revoca viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione del giudice precedente diventa definitiva. In questo caso, la revoca della sospensione condizionale è confermata e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4106  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato la non menzione della condanna e la sospensione condizionale della pena irrogata a NOME COGNOME, benefici concessi con la sentenza del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2015, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2016, relativa al reato di lesioni personali, commesso in data 17 settembre 2015, a fronte di successiva condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in data 15 marzo 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 29 maggio 2017, divenuta irrevocabile in data 7 febbraio 2020.
Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art.168 1 cod. pen.) è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, di cui il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione espressamente respingendo le osservazioni difensive, anche illustrate con memoria, secondo un ragionamento completo e ineccepibile.
Rilevato, infatti, che questa Corte dui legittimità ha ripetutamente ritenuto, secondo un ragionamento che il Collegio condivide, che, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273383 – 01; Sez. 6, n. 10349 del 06/02/2013, COGNOME, Rv. 254688 – 01; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, COGNOME, Rv. 240679).
Considerato dunque, che nel caso al vaglio, ricorrono senz’altro i presupposti della disposta revoca, ai sensi dell’art. 168 n. 1 cod. pen., per avere il condanNOME, nei cinque anni dalla irrevocabilità della condanna per precedente delitto, commesso altro delitto per il quale ha riportato condanna definitiva anche a pena detentiva, avendo l’ordinanza impugnata, escluso in modo ineccepibile, l’applicazione al rapporto tra delitti dei principi previsti dall’art. n. 1 cod. pen. per i rapporti tra contravvenzioni.
Rilevato, infine, che alcuna specifica censura risulta prospettata in relazione alla revoca dei beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, del pari disposta con il provvedimento impugNOME, sicché la relativa censura, contenuta nell’incipit del motivo di ricorso calibrato in relazione al contenuto dell’art. 168 n. 1 cod. pen., è inammissibile per genericità.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente