Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4860 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4860  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14/02/2023, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del medesimo Tribunale del 30/09/2020.
Osservava il G.E. come il beneficio della sospensione condizionale della pena fosse subordiNOME al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, pari ad C 10.000, e che, dalla documentazione prodotta dalla difesa in udienza, detta somma risultasse pagata solo in parte.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condanNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha lamentato violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’omessa valutazione della documentazione prodotta. Secondo il ricorrente, la decisione è stata assunta senza condurre una corretta ed approfondita valutazione delle argomentazioni sostenute dalla difesa, che aveva rappresentato, e provato attraverso idonea produzione documentale, di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere integralmente all’obbligo di pagamento in favore della parte civile.
Il sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire ‘requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, ritenendo fondato il motivo di ricorso avanzato dal COGNOME; il Procuratore generale ha anche rilevato come, seppure la questione non fosse stata dedotta, non risultava fissato un termine per l’adempimento nè dai giudici di merito né da quello dell’esecuzione per cui, come chiarito da Sez. U. n. 37503 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283577 – 02, non essendo ancora decorso il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ex art. 163 cod. pen., il pubblico ministero avrebbe dovuto investire il giudice dell’esecuzione della fissazione di detto termine prima di chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato.
 Il provvedimento impugNOME ha ritenuto che la condotta inadempiente mantenuta dall’imputato integrasse il necessario presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a condizione del versamento della somma di C 10.000 a titolo di provvisionale.
Detto provvedimento non rispetta i principi di diritto espressi da questa Corte sul tema, laddove ha affermato che l’inosservanza dell’obbligo, cui è subordiNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena e che viene imposto a tutela del soggetto vittima del reato per sollecitare l’adempimento da parte dell’obbligato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, non comporta la revoca automatica del beneficio, poiché è riconosciuta al soggetto interessato, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l’assoluta impossibilità e l’estrema difficoltà dell’adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 – 01; sez. 6, n. 25413 del 17/06/2016, C., rv. 267134; sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, COGNOME, rv. 242177; sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, COGNOME, rv. 225330; sez. 6, n. 2390 del 31/10/2000, COGNOME, rv. 217115).
Sul tema è intervenuta anche la Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U. n. 37503 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283577 – 02) che ha specificato che «la necessità di una tale preventiva valutazione, sia pure sommaria, consente di evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condanNOME in ragione delle sue condizioni economiche, ancor più quando vi sia già un accenno di prova dell’incapacità dell’imputato di adempiere all’obbligazione risarcitoria, con la conseguenza che il dovere di scandagliare le effettive possibilità del condanNOME di fruire del beneficio della sospensione condizionale subordinandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa realmente assolvere è coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 Cost.».
Il Giudice dell’esecuzione non ha fatto buon governo dei principi esposti.
A fronte dei dati probatori forniti dal condanNOME, attestanti, oltre il parziale adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche la richiesta- respinta- di finanziamento, ed il contratto di lavoro part-time, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare detta documentazione, allegata dal ricorrente al fine di dimostrare l’impossibilità ad adempiere integralmente l’obbligazione, limitandosi a rilevare l’avvenuto adempimento parziale, ma senza valutare le condizioni economiche del condanNOME, pur in presenza di elementi sintomatici della sua incapacità di sopportare l’onere del pagamento risarcitorio integrale.
L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa persona fisica per nuovo giudizio, che dovrà altresì tener conto di quanto segnalato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, in ordine al mancato
decorso del termine per l’adempimento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente