Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 20 luglio 2023, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, di anni uno di reclusione, concesso a NOME COGNOME, con sentenza del Tribunale di Taranto del 13 settembre 2021, riformata dalla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del giorno 11 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 29 novembre 2022.
Il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che detta sentenza aveva concesso il beneficio subordinandolo al pagamento, entro tre mesi dal passaggio in giudicato, della somma risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad euro 10.000,00 subiti dalla parte civile.
La statuizione, in sede di appello, era stata riformata con liquidazione del danno patrimoniale nella somma di euro 2500,00, al cui pagamento venivano condannati, in solido, tutti gli imputati confermando la statuizione relativa alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, in relazione alla somma così rideterminata.
Il Giudice dell’esecuzione ha dato atto che la sentenza in questione è divenuta definitiva il 29 novembre 2022 e che il difensore dell’imputato, all’udienza del 18 maggio 2023, aveva chiesto e ottenuto termine per produrre documentazione relativa al pagamento, documenti che venivano depositati a mezzo p.e.c. presso la Cancelleria in data 17 giugno 2023.
La nota difensiva illustrava, secondo il Giudice dell’esecuzione, che COGNOME non era a conoscenza se gli altri imputati avessero o meno già adempiuto all’obbligazione, sicché si era reso necessario avviare un’interlocuzione con il difensore della parte civile per verificare se l’obbligazione fosse stata adempiuta.
Il provvedimento dà atto anche del deposito di documentazione dalla quale emerge l’esistenza di un accordo per il pagamento dilazionato, viste le condizioni economiche di COGNOME, in cassa integrazione, pagamento ancora in corso.
Il Tribunale ha revocato il beneficio, pur osservando che l’inadempimento dell’obbligo non comporta l’automatica revoca della sospensione condizionale, potendo il condannato allegare l’assoluta impossibilità e l’estrema difficoltà dell’adempimento condizione che però deve essere verificata da parte del giudice dell’esecuzione.
L’ordinanza rileva che, nel caso di specie, non si è verificata alcuna novazione dell’obbligazione per effetto dell’accordo intervenuto con la parte civile.
Non integra novazione, a parere del Giudice dell’esecuzione, l’accordo con il quale le parti regolino puramente e semplicemente le modalità relative all’esecuzione dell’obbligazione preesistente, senza alterazione dell’oggetto e del titolo, avendo il nuovo negozio per oggetto soltanto modificazioni accessorie senza modifica del precedente rapporto tra le parti.
Si osserva che nel caso di specie COGNOME, a mezzo di un accordo con la parte civile, ha modificato le modalità esecutive del rapporto obbligatorio che trova origine nella sentenza, ma tale accordo, teso esclusivamente alla rateizzazione del pagamento, non può valere come nuovo contenuto della condizione sospensiva ex art. 165 cod. pen.
Peraltro, la difesa, secondo il Giudice dell’esecuzione, hai dimostrato solo il pagamento della somma di euro 250,00 rispetto al maggiore importo di euro 2500,00 comunque fissato dalla sentenza di condanna divenuta definitiva. L’adempimento è, poi, giudicato comunque tardivo e non imputabile né a difficoltà economiche né a difficoltà di determinare l’importo ancora spettante alla parte civile.
Infatti, secondo il Giudice dell’esecuzione, COGNOME ha dimostrato la volontà di adempiere soltanto in data 28 marzo 2023, cioè dopo che allo stesso era stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza per accertare se avesse adempiuto o meno agli obblighi imposti dall’articolo 165 cod. pen. Non sono state, quindi, ravvisate documentate attività, comunque poste in essere tardivamente, solo a seguito della notifica del decreto di fissazione della camera di consiglio del 18 maggio 2023.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 cod. pen., violazione dell’art. 3 Cost.
L’inosservanza dell’obbligo di tenere fede all’adempimento da parte del condannato delle prescrizioni cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena non comporta, automaticamente, la revoca del beneficio, potendo questi allegare al Giudice dell’esecuzione l’assoluta impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento.
Tale principio è richiamato anche nell’ordinanza censurata ma questa non ha applicato il suddetto indirizzo correttamente perché non ha preso in debita considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, inviata in data 17 giugno 2023 al Tribunale a mezzo p. e. c.
Si sostiene che l’inadempimento è stato involontario e che il ritardo era determinato dalle obiettive difficoltà economiche del condannato e dalla difficoltà
di determinare se le somme fossero state o meno già versate dagli altri coimputati vista la condanna in solido.
Dalla documentazione allegata, secondo la difesa, si evince una condizione economica precaria per essere il condannato cassaintegrato e avendo perso il lavoro, con conseguente necessità di presentare domanda di indennità RAGIONE_SOCIALE, onde provvedere al sostentamento per sé e per la propria famiglia.
Derivava, dalla documentazione allegata, a parere del ricorrente, inoltre, la prova della necessità di accertare se gli obbligati in solido avessero già provveduto al versamento e, inoltre, risulta documentato l’accordo con la parte civile per dilazione del pagamento in rate mensili da euro 150,00, che il condannato provvedeva a versare e regolarmente.
La motivazione del provvedimento impugnato non tiene conto delle condizioni economiche precarie dell’obbligato.
La documentazione allegata attesta che questi percepiva redditi modestissimi in quanto, nel 2022, era stato posto in cassa integrazione e aveva presentato domanda di indennità RAGIONE_SOCIALE.
Questi, quindi, non aveva possibilità materiale di corrispondere in un’unica tranche quanto dovuto alla parte civile. L’impossibilità di adempiere differisce, chiaramente, dall’analogo concetto in sede civilistica e rileva, ai fini che interessano, anche una grave difficoltà di adempiere quindi non solo un’impossibilità assoluta.
Si richiamano, sul punto, precedenti di legittimità in materia di riabilitazione e di conversione delle pene pecuniarie, quanto all’esistenza di una situazione di temporanea, non insuperabile, difficoltà di adempiere.
Ancora si sottolinea che il Giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto che la sentenza irrevocabile aveva condannato in solido altri coimputati tenuti al pagamento in favore della parte civile; di qui la necessità di verificare a mezzo del difensore come da corrispondenza versata in atti se gli altri coimputati avessero già provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Da ultimo, l’impugnata ordinanza erra nel non ritenere rinnovata l’obbligazione del condannato proprio perché è impossibilitato ad adempiere in un’unica soluzione, al versamento della somma di euro 2500,00. Questi, dunque, ha formulato un accordo con la parte civile per il pagamento dilazionato in rate di euro 150,00 ciascuna con cadenza mensile importo versato a partire dal 6 giugno 2023 regolarmente.
In tal modo il condannato ha manifestato la volontà di adempiere e si è fatto promotore di un accordo di rateizzazione del debito, a fronte del quale anche il pubblico ministero, dell’udienza del 22 giugno 2023, esaminata la documentazione prodotta, si era espresso in senso favorevole.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
1.1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che la condotta inadempiente mantenuta dal condannato, dalla pronuncia della sentenza che gli aveva imposto di versare la provvisionale, liquidata in favore delle parti civili costituite nella misura di euro 2.500,00 in solido, emessa dalla Corte di appello di Lecce sez. dist. Taranto, divenuta definitiva il 29 novembre 2022, con inutile decorso del termine assegnato dal giudice della cognizione, integri il necessario presupposto fattuale per revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a condizione del versamento della indicata somma.
A giustificazione della decisione, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato come le attività necessarie per adempiere siano state avviate soltanto in data 28 marzo 2023, cioè dopo che vi era stata la notifica del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per accertare l’adempimento agli obblighi. Inoltre, si è ritenuto che la sopravvenuta impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento non sussisterebbe nella specie e che il descritto ritardo era dovuto a un comportamento colpevole del condannato che non aveva neppure avviato tempestivamente e nei termini le attività prodromiche per accedere all’adempimento dell’obbligazione.
Né a parere del Tribunale, poteva rilevare l’accordo intervenuto con la parte civile rispetto al pagamento rateale della cifra dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Quindi il Giudice dell’esecuzione ha concluso per la mancata dimostrazione da parte del condannato dell’effettiva ed insuperabile impossibilità di adempiere all’obbligo impostogli, quale condizione di accesso alla sospensione dell’esecuzione della pena irrogata, cui non aveva provveduto, nonostante la scadenza del termine di tre mesi dall’irrevocabilità della sentenza.
1.2 Ebbene, a fronte di tali considerazioni, che investono i presupposti fattuali della vicenda, nessuna considerazione è stata dedicata dal Giudice dell’esecuzione alla produzione documentale della difesa, che ha allegato documenti relativi ai redditi nell’anno 2022, alla collocazione in Cassa integrazione e alla presentazione di domanda di indennità RAGIONE_SOCIALE, onde verificare se i redditi, risultanti da certificazione ufficiale, l’entità delle contribu pubbliche erogate, la consistenza del patrimonio del debitore potessero integrare o meno la mera difficoltà di adempimento.
Il Tribunale, infatti, ha trascurato di prendere in esame se il ricorrente
disponesse di attività lavorativa e di redditi da questo percepiti, se versasse in condizioni formali di disoccupazione.
Il provvedimento, alla stregua della motivazione fornita, non si adegua ai principi di diritto espressi da questa Corte sul tema, laddove si è affermato che l’inosservanza dell’obbligo, cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che viene imposto a tutela del soggetto vittima del reato per sollecitare l’adempimento da parte dell’obbligato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto a espiazione della pena, non comporta la revoca automatica del beneficio, poiché è riconosciuta al soggetto interessato, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l’assoluta impossibilità o l’estrema difficoltà dell’adempimento, mentre compete al giudice di verificare l’attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (Sez. 1 n. 13974-21, del 8/04/2021, COGNOME, non mass; Sez. 6, n. 25413 del 17/06/2016, C., Rv. 267134; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, COGNOME, Rv. 242177; Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 225330; Sez. 6, n. 2390 del 31/10/2000, COGNOME, Rv. 217115).
Tanto, a prescindere dal ragionamento (corretto) del Giudice dell’esecuzione nella parte in cui esclude la natura novativa che la difesa pretende di assegnare all’accordo, intercorso con la parte civile, quanto alle modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, con la previsione di rate mensili.
3.Si impone pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto perché, nella piena autonomia dell’esito, sia rivalutata in sede di rinvio da documentazione prodotta onde verificare se questa attesti la difficoltà estrema di procedere al tempestivo adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in data 8 marzo 2023
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