Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2907 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2907 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITERBO il 12/12/1954
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; uditi: il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; l’avvocato NOME COGNOME che – nell’interesse dell’imputato – ha insisti nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 aprile 2024 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME in parziale riforma della sentenza pronuncia resa in data 30 gennaio 2020 dal Tribunale di Viterbo (all’esito di giudizio abbreviato condizionato) ha revocat il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso allo stesso imputato e ha confermato nel resto la prima decisione, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitt di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.), condannandolo alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione (oltre al pagamento delle spese processuali), ed avev dichiarato estinta per oblazione la contravvenzione di rifiuto d’indicazioni sulla propria ide personale (art. 651 cod. pen.) pure a lui ascritta.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale ha articolato tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’ar comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 162-bis cod. proc. pen. (recte: cod. pen.), censurando «la inammissibile valutazione di merito», da parte dei Giudici di primo e secondo grado, della condotta contestata sub specie dell’art. 651 cod. pen. per sostenere la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 497-ter cod. pen., che non sarebbe consentita in ragione dell’estinzione della contravvenzione per oblazione (tenuto conto, peraltro, che l condotta ascritta al COGNOME ai sensi dell’art. 497-ter cit. è la sola detenzione di un dispositivo lampeggiante in uso ai corpi di polizia, ossia un reato di pericolo il cui elemento soggett sarebbe integrato per l’appunto dalla consapevole detenzione).
2.2. Con il secondo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen. – sono stati prospettati la violazione degli art. 47, comma 3, e 131-bis cod. pen. nonché l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza nella specie di un errore scusabile, da parte dell’imputato, in ordine alla conformità a legge dell’utilizzo da parte sua del lampeggiante imputazione sul proprio veicolo, quale responsabile della Guardia medica (avendo pure documentato di essere nello svolgimento del servizio al momento del fatto); in particolare, l’errore avrebbe avuto ad oggetto l’art. 177 cod. strada (che consente l’uso del dispositiv lampeggiante ai mezzi di soccorso, senza specificarne la natura di questi ultimi); e in senso contrario non potrebbero avere rilievo le argomentazioni svolte dai Giudici di merito, fondate sul disvalore del fatto oggetto di oblazione né l’assunto (tratto da una valutazio dell’appartenente alla Polizia di Stato Di COGNOME) secondo cui il ricorrente (che era in servizi avrebbe azionato il lampeggiante solo per procurarsi un parcheggio, dovendosi invece valutare solo la detenzione ex se del lampeggiante. In ogni caso, ricorrerebbero tutti i presupposti per fare applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, esclusa su scorta di una valutazione affrettata ed erronea (in particolare, ritenendo che il COGNOME abbi agito per fini personali nonostante sia stato documentato che era in servizio) e valorizzando i suo precipitoso allontanamento alla richiesta dell’operante di esibire i propri documenti condotta comprensibile se si considera che il Di COGNOME era a lui sconosciuto, non era in servizio
e vestiva abiti civili; e non si sarebbero considerati il richiamato errore in cui il COGNOME sar incorso, la sporadicità e la sostanziale inoffensività del fatto.
2.3. Con il terzo motivo – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stata denunciata la violazione degli artt. 597, comma 3, e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., 164 e 168, comma 3, cod. pen., in ragione della revoca della sospensione condizionale concessa dal primo Giudice – in mancanza di appello del Pubblico ministero, non ricorrendo i presupposti per l’esercizio officioso di tale potere, così essendosi determinata una reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. È, invece, fondato – nei termini di segui esposti – il terzo motivo.
Il primo motivo è inammissibile poiché inedito: difatti, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamen omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o c sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che la prospettazione difensiva è, comunque, manifestamente infondata perché l’oblazione, che determina l’estinzione del reato, non impedisce al giudice, chiamato a decidere anche della sussistenza di un altro reato in contestazione, di considerar tale ultimo gli elementi di fatto emersi nella specie e relativ primo.
Il secondo motivo è inammissibile.
È dirimente considerare che la prospettazione difensiva – senza neppure dedurre il travisamento della prova e, dunque, irritualmente in questa sede di legittimità (Sez. 2, n 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) -, al fine di perorare la sussistenza di un errore in cui sarebbe incorso il ricorrente, si è affidata a una ricostruzione del fatto alternativa q esposta in sentenza (che ha escluso ex professo, come già la pronuncia di primo grado, che il ricorrente stesse fronteggiando qualsivoglia urgenza, avendo piuttosto azionato il dispositivo illecitamente detenuto per procurarsi un parcheggio ed essendosi immediatamente allontanato allorché il Di COGNOME si è qualificato come agente della Polizia di Stato): il che rende superfl ogni ulteriore considerazione al riguardo.
Il motivo in esame è parimenti versato in fatto ed ancorato a un’alternativa ricostruzione dell’occorso anche nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibiltà prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che i Giudici di merito hanno escluso per il tra di un apprezzamento congruo e logico del fatto, indicando gli elementi – contemplati
dall’art.133, comma 1, cod. pen. – posti a fondamento della statuizione (segnatamente l”intensità del dolo e le modalità dell’azione).
3. Il terzo motivo è fondato.
La Corte di merito ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 168, comma 2, cod. pen., compiendo una prognosi sfavorevole in ordine alla possibilità che l’imputato si astenga in futuro dal commettere altri reati; si tra un provvedimento che non viene reso ope legis ma ha natura costitutiva e implica un giudizio sull’indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l’imputato deve essere posto ne condizione di potersi difendere (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, COGNOME Rv. 277570 – 01; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913), che non poteva essere reso in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.).
e9I Ne deriva che eannullenza rinvio Cinga sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, revoca che deve essere eliminata (art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, revoca che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/10/2024.