Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35409 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOICATTARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30/10/2024, la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, con riguardo alla condanna di anni uno e mesi nove di reclusione.
La Corte di appello di Bari riteneva che in forza della sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2000, irrevocabile dal 05/01/2001, che aveva irrogato la condanna ad anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 20/04/2000 il successivo beneficio della sospensione condizionale della pena non poteva essere concesso e ai sensi dell’art. 164, secondo comma n. 1, cod. pen. vi erano i presupposti per la revoca.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza della norma di diritto penale sostanziale di cui all’art. 164, secondo comma n. 1 e quarto comma, cod. pen.
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020 aveva concesso il beneficio in assenza dei presupposti ma dalla motivazione della sentenza si ricava che il giudice aveva comunque valutato i precedenti penali che emergevano dal casellario, documento esplicitamente richiamato come inserito in atti.
Sul punto non vi era stata impugnazione e pertanto il giudice dell’esecuzione non poteva piø intervenire per disporre la revoca.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio.
Il ricorso Ł fondato.
Il giudice dell’esecuzione con il provvedimento impugnato ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, illegittimamente concesso a NOME COGNOME con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, senza tenere conto della condizione ostativa che derivava dalla sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2000, irrevocabile dal 05/01/2001, che lo aveva condannato ad anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in data 20/04/2000.
Tuttavia, come insegna la piø autorevole giurisprudenza, «Ł legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01).
Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che tale condizione ostativa, certamente meritevole di valutazione, fosse ignota al giudice di merito che ha concesso il beneficio, peraltro procedendo a carico dell’imputato quindici anni dopo la sentenza della Corte di appello di Milano.
Che il giudice della cognizione ne avesse avuto contezza può ricavarsi, difatti, da quanto si legge alla penultima pagina della sentenza del Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, che ha concesso il beneficio: «In suo favore», scrive il giudice della cognizione, «non emergono elementi positivi al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche tenuto conto anche dei precedenti penali che emergono dal casellario in atti».
Si tratta di affermazioni che attestano la presenza in atti del certificato penale e la valutazione del suo contenuto.
L’illegittimità di tale statuizione non Ł stata fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e la decisione Ł divenuta irrevocabile.
SicchŁ essa non può piø essere oggetto di valutazione con il mezzo dell’incidente di esecuzione, che non può rimuovere una statuizione oramai coperta dal giudicato.
Ne consegue che il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso con sentenza del Tribunale di Bari in data 07/07/2015, irrevocabile dal 22/12/2020, deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME