Revoca Sospensione Condizionale: la Pena Sostitutiva Pecuniaria non la Causa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 35386/2024) offre un chiarimento fondamentale in materia di revoca della sospensione condizionale della pena. Il principio affermato è cruciale: se un soggetto, già beneficiario della sospensione, viene condannato per un nuovo reato a una pena detentiva che viene però sostituita con una multa, la revoca del precedente beneficio non può operare. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Bergamo che, applicando la pena su richiesta delle parti (patteggiamento), condannava un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La pena inflitta era di un anno di reclusione.
Tuttavia, il giudice disponeva la sostituzione di tale pena detentiva con una sanzione pecuniaria, applicando una multa di 5.475 euro. Contestualmente, lo stesso Tribunale revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso all’imputato in una precedente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. La motivazione della revoca risiedeva nel fatto che il nuovo delitto era stato commesso entro i cinque anni dalla precedente condanna.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 168 del codice penale.
La Questione Giuridica sulla Revoca della Sospensione Condizionale
Il cuore della controversia legale verteva sull’interpretazione dell’articolo 168, comma 1, n. 1 del codice penale. Questa norma prevede che la sospensione condizionale sia revocata di diritto se il condannato, entro i termini stabiliti, commette un nuovo delitto per cui venga inflitta una pena detentiva.
Il quesito posto alla Suprema Corte era il seguente: una pena detentiva che viene interamente sostituita da una pena pecuniaria può ancora essere considerata ‘detentiva’ ai fini della revoca del beneficio? Secondo il Tribunale di Bergamo la risposta era affermativa, ma la difesa e il Procuratore Generale presso la Cassazione hanno sostenuto la tesi opposta.
La Normativa di Riferimento
Per comprendere la decisione, è essenziale richiamare l’art. 57 della Legge n. 689 del 1981, che disciplina gli effetti delle pene sostitutive. Tale articolo stabilisce una distinzione netta:
1. La semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva a tutti gli effetti giuridici.
2. La pena pecuniaria, invece, si considera sempre come tale, anche quando è sostitutiva di una pena detentiva.
Questa distinzione è la chiave di volta per risolvere il caso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento ormai consolidato, secondo cui una condanna a pena detentiva sostituita con una sanzione pecuniaria non può costituire il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena.
La motivazione si basa sulla chiara dicitura dell’art. 168 c.p., che richiede esplicitamente l’inflizione di una ‘pena detentiva’. La natura della pena, ai fini della revoca, deve essere valutata nella sua forma finale, così come applicata dal giudice. Poiché nel caso di specie la pena detentiva di un anno era stata trasformata in una pena pecuniaria, quest’ultima è l’unica sanzione che rileva giuridicamente.
La Corte ha precisato che la legge (art. 57, L. 689/1981) è inequivocabile nel considerare la pena pecuniaria sostitutiva come una sanzione di natura puramente monetaria. Di conseguenza, viene a mancare il presupposto fondamentale – l’inflizione di una pena detentiva – richiesto dalla legge per la revoca di diritto del beneficio precedentemente concesso.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bergamo, limitatamente alla parte in cui disponeva la revoca della sospensione condizionale. La statuizione di revoca è stata quindi eliminata.
Questa decisione rafforza un principio di garanzia per l’imputato: la natura giuridica della sanzione effettivamente irrogata è quella che conta. Se il legislatore ha previsto la possibilità di sostituire una pena detentiva breve con una sanzione pecuniaria, è perché ritiene quest’ultima adeguata e sufficiente. Far derivare da tale sanzione effetti pregiudizievoli propri della pena detentiva, come la revoca della sospensione condizionale, costituirebbe un’interpretazione errata e contraria alla volontà della legge.
Quando viene revocata di diritto la sospensione condizionale della pena?
Secondo l’art. 168 del codice penale, la revoca avviene di diritto quando il condannato, entro i termini stabiliti, commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, oppure quando non adempie agli obblighi che gli sono stati imposti.
Una pena detentiva sostituita con una multa può causare la revoca della sospensione condizionale?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che una pena detentiva, se sostituita integralmente con una pena pecuniaria (multa), perde la sua natura ‘detentiva’ ai fini della revoca. La sanzione applicata è a tutti gli effetti una pena pecuniaria, che non soddisfa il requisito previsto dalla legge per la revoca del beneficio.
Qual è la differenza, ai fini degli effetti giuridici, tra la pena pecuniaria sostitutiva e altre pene sostitutive?
La Legge n. 689/1981 stabilisce una differenza fondamentale: mentre pene sostitutive come la semidetenzione e la libertà controllata sono equiparate a una pena detentiva per ogni effetto giuridico, la pena pecuniaria sostitutiva è considerata sempre e solo come pena pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 12/01/2024 del Tribunale di Bergamo, udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che chiede annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla revoca della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc pen. del 12 gennaio 2024, il Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME – per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione – la pena di 1 anno di reclusione, sostituita ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. con la multa di euro 5.475, e ha revocato ex art. 168 cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 18 gennaio 2022, perché il delitto di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del processo è stato commesso entro i cinque anni dalla già menzionata sentenza.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si deduce violazione dell’art. 168 cod. pen. perchè il Tribunale revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza, erroneamente ritenendo che la condanna a
pena pecuniaria, seppure sostitutiva di pena detentiva, consenta la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre per tale revoca occorre sempre considerare la pena pecuniaria come tale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. per il quale:
«Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, neo termini stabiliti, il condannato:
commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli».
Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, una condanna a pena detentiva sostituita, ex art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689, con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, COGNOME, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 239993).
Infatti, l’art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 – la cui formulazione non è stata modificata dall’art. 71 d. Igs. 16 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto le pene sostitutive delle pene detentive brevi, fra le quali rientra la pena pecuniaria applicata nel caso in esame – nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che «per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita», stabilisce, all’opposto, che «la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
Pertanto, il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta, statuizione che si elimina, come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, statuizione che elimina.
Così deciso il 02/07/2024