Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo L i ‘
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona P.G. per avere ritenuto assorbita la detenzione della marijuana in quella della cocaina, ha rideterminato la pena inflitta all’imputat revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
In data 08/02/2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO che insiste nelle ragioni del ricorso.
Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell’imputato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge per errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 163, 168 cod. pen., 597, comma 3, cod. proc. pen sostenendo che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 168, comma 1, nn. 1 2, cod. pen. Il reato cui fa riferimento la sentenza impugnata – relativo ad u condanna ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, commesso in Stromboli il 29/08/2020 – afferisce ad un fatto successivo a quello del presente procedimento, sicché non costituisce un precedente. Il precedente – concernente un fatto commesso il 24/10/2019, per il quale gli era stata concessa la sospensione condizionale dell pena – era un reato contravvenzionale, rispetto al quale il prevenuto avev riportato solo una pena pecuniaria che, cumulata a quella irrogata nel present giudizio, non supera i termini di cui all’art. 163 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio neppure in ragione del precedente indicato al n. 2 del casellario giudiziale, perché la sentenza ivi indic è divenuta definitiva il 02/11/2020, né per i fatti di reato accertati provvedimenti indicati ai nn. 3 e 4 del casellario (entrambi relativi a decreti pen di condanna senza concessione del beneficio). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La revoca della sospensione condizionale della pena è disciplinata dall’art. 168 cod. pen. che prevede diverse ipotesi di revoca alle quali, nel disporla, il Giud di merito, deve necessariamente fare riferimento.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è, sul punto, del tutto carente, essendosi la Corte di merito limitata ad un generico riferimento
“precedenti”, senza affatto circostanziarli e senza illustrare l’errore in cui sar incorso il Giudice di primo grado nel concederla. Si tratta di una motivazione apparente la quale rientra, al pari della mancanza assoluta di motivazione, nell nozione di violazione di legge, in quanto situazioni correlate all’inosservanza precise norme processuali, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell’a 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente alla questione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il P