Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9674 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio del sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Tivoli in data 22 febbraio 2013, irrevocabile in data 8 giugno 2013.
A ragione della decisione, ha posto la circostanza che il condannato aveva commesso, il 6 giugno 2018 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell’indicata sentenza, un altro delitto, per il quale era stato condannato sentenza del 15 ottobre 2018, irrevocabile il 24 settembre 2020.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla scorta tre motivi.
2.1. Con il primo ha lamentato il vizio di motivazione del provvedimento impugnato che, sia nel corpo del provvedimento, sia nel dispositivo, riporta un numero di sentenza differente rispetto a quello indicato nel certificato dello sta di esecuzione della pena della Procura della Repubblica.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’apparenza della motivazione dell’ordinanza che, dopo avere indicato le tre ipotesi che consentono la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha indicato per quale di esse il beneficio è stato revocato nel caso di specie.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato il provvedimento, per avere il Tribunale disposto la revoca della sospensione condizionale in forza della sopravvenuta commissione di reato per il quale non è stata disposta pena detentiva, tale non potendo considerarsi il lavoro di pubblica utilità previs dall’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 18 agosto 2023, ha chiesto il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRMO
L’ordinanza dev’essere annullata con rinvio per le ragioni che seguono.
Il primo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.
2.1. Nessun rilievo può attribuirsi al mero lapsus calami contenuto nel provvedimento che ha riguardato l’indicazione del numero della sentenza resa
dal Tribunale di Tivoli che non ha prodotto alcuna incertezza sull’individuazione del provvedimento di cui si tratta; circostanza quest’ultima, invero, neppur lamentata dalla difesa che si è limitata – in modo a-specifico – ha dole dell’errata indicazione.
2.2. Il terzo motivo, secondo il quale il Giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio poiché la sentenza revocante ha irrogato non una pena detentiva, bensì quella pena sostitutiva del lavoro di pubblic utilità, deduce un enunciato contrario al principio espresso da questa Corte – ch qui si condivide e ribadisce – secondo cui «La sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo a revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa » (Sez. 1, n. 4629 del 05/11/2020, dep. 2021, Mancini, Rv. 280357).
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso che deduce l’apparenza della motivazione posta a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Come lamentato nel ricorso e come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Giudice dell’esecuzione – dopo avere elencato ai punti da a) a c) l tre ipotesi per le quali, alla stregua dell’art. 168 cod. pen., il beneficio d tratta è oggetto di revoca di diritto – ha «ravvisato la sussistenza di ipotesi», senza indicare quale delle tre appena richiamate, ricollegandol puramente e semplicemente all’intervenuta nuova condanna, rendendo del tutto inintelligibile la causa della revoca e, cioè, se essa sia stata disposta ai dell’art. 168 comma 1 n. 1 ovvero del comma 1 n. 2 del medesimo articolo e, così, impedendo qualsivoglia controllo sulla correttezza del ragionamento logicogiuridico seguito dal Tribunale.
I rilievi sin qui svolti impongono, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, libero negli esiti, m ossequiante dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Roma.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente