Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1551 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANICATTI’ il 26/03/1967
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lettei~e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME il 18/01/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, irrevocabile il 24/2/2017, per violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore.
2.1. Col primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione degli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., e vizio di motivazione.
La difesa rileva che, in applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudice della cognizione.
Osserva che il Tribunale, pur richiamando l’insegnamento di detta sentenza, addiviene ad un’interpretazione diametralmente opposta al principio sancito dalle Sezioni Unite e non procede ad una verifica concreta sul fascicolo processuale.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si rilevano violazione degli artt. 81 cpv. e 164 cod. pen e vizio di motivazione.
Osserva il difensore che la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma in data 18/01/2017, irrevocabile il 24/02/2017, riconosce la continuazione tra i fatti di cui alla stessa e quelli giudicati con la sentenza del 18/02/2011, irrevocabile il 22/04/2011, con la quale veniva concesso per la prima volta il beneficio della sospensione condizionale della pena. Rileva, quindi, che il beneficio revocato non era la terza sospensione condizionale della pena.
2.3. Col terzo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione e violazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
Ci si duole che il Giudice dell’esecuzione non abbia preso in considerazione la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui ai provvedimenti definitivi.
Il GLYPH ricorrente GLYPH chiede, GLYPH pertanto, GLYPH l’annullamento GLYPH dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CilAP 1. Inammissibile – e-rTsura, di cui al terzo motivo di ricorso, relativa all’omessa motivazione in ordine alla dedotta richiesta di applicazione della continuazione, essendo la stessa estranea all’oggetto del presente procedimento, limitato, per come è dato evincere dallo stesso provvedimento impugnato (a p. 2, in cui si specifica che sulle altre richieste vi sarà un’autonoma interlocuzione delle parti), alla domanda del P.m. di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena.
2. Fondati, invece, risultano essere gli altri rilievi difensivi.
Invero, l’ordinanza impugnata, pur muovendo dall’insegnamento di Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 264381, secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, e secondo cui, a tal fine, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione, rileva che il G.i.p. del Tribunale di Roma che ha emesso la sentenza di condanna a pena sospesa del 18/01/2017 conosceva certamente le due precedenti sospensioni condizionali della pena, atteso il notevole tempo trascorso dal passaggio in giudicato dei precedenti provvedimenti giudiziari, divenuti definitivi rispettivamente il 22/04/2011 e il 2/10/2014. E, quindi, revoca la sospensione condizionale della pena concessa da quel giudice, in contrasto con l’insegnamento giurisprudenziale da cui muove, che impone la revoca salva la conoscenza delle cause ostative da verificarsi attraverso l’acquisizione del fascicolo del giudice della cognizione (e, quindi, salvo l’accertamento della volontarietà della concessione del beneficio da parte del giudice della cognizione, impeditiva della revoca in sede esecutiva).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale
della pena concessa con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 18/01/2017, irrevocabile il 24/02/2017, previa acquisizione del fascicolo di detto giudice.
Tale acquisizione consentirà, altresì, di accertare – come richiesto col secondo motivo di impugnazione – se con detta sentenza sia stata riconosciuta la continuazione tra i fatti di cui alla stessa e quelli giudicati con la sentenza in data 22/04/2011 e se, quindi, la sospensione condizionale oggetto di valutazione debba considerarsi seconda o terza sospensione. Non va, invero, trascurato, a tale riguardo, l’insegnamento di questa Corte – Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266004 – secondo cui non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell’esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 18.01.2017, irrevocabile il 24.02.2017, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.